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FAQ Gara Servizi valutazione ex ante

  • FAQ 1 - Punto 2.2, lettera c.2

     

    Quesito n. 1 – 08/04/2016

    “In riferimento all’oggetto, al punto d)  della capacità tecnica – professionale vi è richiesto “di aver svolto nel 2014/2015 almeno 2 servizi di valutazione di piani formativi con PA, enti pubblici ed enti formativi”;

    È possibile indicare come referenze, servizi di valutazione di POR e PON e Programmi Europei come indicato anche per la capacità economico-finanziaria?”

    CHIARIMENTO al Quesito n. 1

    In riscontro al quesito n. 1, sopra riportato per esteso, si precisa che il Disciplina di gara- quale Lexspecialis – ha chiaramente stabilito che i servizi di valutazione di POR e di PON, nonché dei Programmi Europei sono utili ai soli fini del raggiungimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dall’art. 2.2, lett. c.2) del predetto Disciplinare.

    Ai fini invece, del possesso del distinto requisito di capacità tecnico-professionale, disciplinato dalla successiva lett. d) del medesimo art. 2.2) del citato Disciplinare, in ragione della specificità dell’oggetto dell’affidamento in parola, sono considerati solo i servizi di valutazione dei piani formativi.

     

  • FAQ 2 - Punto 5.1

     

    Quesito n. 2 – 11 aprile 2016

    “In riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento.

    Considerato che:

    – nel Disciplinare di gara al punto 5.1 Condizioni di partecipazione in caso di soggetti collettivi si richiede: “…il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere c) e d) del paragrafo2.2 viene verificato con riferimento al raggruppamento o consorzio nel suo complesso; resta tuttavia stabilito che, ai fini dell’ammissibilità alla gara, il soggetto indicato come capofila del costituendo raggruppamento o consorzio deve fornire dimostrazione di possedere almeno il 60% di tale requisito e che i restanti componenti del costituendo raggruppamento o consorzio devono fornire dimostrazione di soddisfare singolarmente almeno il 10% di tale requisito…”

    si richiede di voler cortesemente specificare:

    – se le percentuali indicate debbano applicarsi esclusivamente al requisito di cui al punto c) di capacità economica-finanziaria, lasciando che il soggetto collettivo dimostri il requisito in qualunque modo

    Qualora tali percentuali dovessero infatti applicarsi al requisito di capacità tecnico – professionale richiesto ad un soggetto collettivo sarebbe necessario interpretare che, nel caso di un soggetto collettivo costituito da 2 soggetti, il mandante dovrebbe avere 1 servizio di valutazione (per rispettare la percentuale del 10%) ed il mandatario almeno 2 servizi di valutazione (per rispettare la percentuale del 60%). Nel caso di un soggetto collettivo costituito da 3 soggetti, ogni mandante dovrebbe avere 1 servizio di valutazione (per rispettare la percentuale del 10%) ed il mandatario almeno 3 servizi di valutazione (per rispettare la percentuale del 60%).

    Tale interpretazione violerebbe il principio di par condicio tra i concorrenti..

    CHIARIMENTO al Quesito n. 2

    In riscontro al quesito n. 2), sopra riportato per esteso, preliminarmente si precisa che nel paragrafo 5.1. (Condizioni di partecipazione in caso di soggetti collettivi) per mero refuso è assente, con riferimento alla lettera c) del paragrafo 2.2) [Requisiti di partecipazione], il riferimento al requisito della “capacità economico-finanziaria”.

    Ciò posto, Questo Ente affidante, nel ricordare che – in termini generali – la stazione appaltante gode della discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione, fatti salvi i limiti di legge e quelli delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, ritiene che i requisiti stabiliti dalla Lexspecialissono ispirati ai principi della massima partecipazione alla gara ed alla parità di trattamento.

    In particolare, le percentuali richieste ai membri di un costituendo o costituito RTI si riferiscono ad entrambi i requisiti di cui alle lettere c) [capacità economico-finanziaria] e d) [capacità tecnico-professionale].

    Non si condividono, infine, le censure in ordine alla violazione del principio di par condicio dei concorrenti, dal momento che tutti i concorrenti sono edotti e messi in condizione di decidere in ordine alla composizione dell’eventuale RTI.

  • FAQ 3 - Punto 2.2, lettera c.2

     

    Quesito n. 3 – 11 aprile 2016

    “Con riferimento all’articolo 2.2, lettera c.2) del Disciplinare e Capitolato d’oneri della gara in oggetto, in cui viene richiesto un “fatturato globale specifico medio di Euro 500.000,00 nell’espletamento di servizi di valutazione”, si pongono i seguenti quesiti:

    1. il valore medio dell’importo si intende debba essere misurato su base annua?
    2. se sì, qual è il periodo di riferimento cui il requisito afferisce?”.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 3

    In riscontro al quesito n. 3), si precisa che il valore medio richiesto nel Disciplina di gara è su base biennale (a titolo di esempio, il requisito richiesto per l’importo di euro 500.000,00 risulterà assolto a fronte di un fatturato di euro 300.00,00 per il primo anno ed euro 700.000,00 per il secondo anno, o ancora, per euro 400.000,00 per il primo anno ed euro 600.000,00 per il secondo anno).

     

    Si precisa, infine, il periodo di riferimento è, in analogia con la lettera c.1) del paragrafo 2.2.) del Disciplinare di gara, quello degli anni 2015 – 2014 – 2013.

  • FAQ 4 - Punto 2.2, lettera c.2

     

    Quesito n. 4 – 12 aprile 2016 

    “In riferimento al bandi gara per procedura aperta ‘Affidamento del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi presentati a Fon.Coop per il finanziamento sul canale Fondo di Rotazione’ CIG 664681988D, con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito al punto 2.2 – c.2 Aver conseguito un fatturato globale specifico medio di 500 000 EUR (cinquecentomila), IVA esclusa, nell’espletamento di servizi di valutazione di piani formativi o,quali servizi analoghi, nell’ambito della valutazione di PON, di POR e programmi Europei”, ovvero il conseguimento di tale fatturato globale è da intendersi totale realizzato durante la vita dell’impresa ad oggi, oppure da intendersi nel triennio 2013 -2015?”.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 4

    In riscontro al quesito n. 4), si richiama quanto chiarito da Questa Stazione appaltante in riscontro al quesito n. 3) dell’11 aprile 2016.

  • FAQ 5 - Su FAQ 1

     

    Quesito n. 5 – 13 aprile 2016

    “In riferimento all’oggetto ed in particolare alla Faq pubblicata sulla la capacità tecnico-professionale richiesta, la scrivente SOCIETÀ non comprende la ratio della distinzione tra capacità economica e tecnica; infatti  l’analisi dei piani formativi viene generalmente richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei servizi di valutazione dei PON/POR finanziati dal FSE.

    La scrivente SOCIETÀ ha realizzato la valutazione del PO FSE 2007/2013 della Regione Lombardia (all’interno del quale l’asse Adattabilità finanziava interventi formativi aziendali e la scrivente SOCIETÀ ha analizzato in profondità la Dote Ammortizzatori sociali), la valutazione del PON GAS 2007/2013 a titolarità del Ministero del Lavoro (nell’ambito dell’Asse V Capacità Istituzionale del PON GAS sono stati analizzati in varie occasioni i piani di formazione diretti al personale delle Pubbliche Amministrazioni delle Regioni Ob. Convergenza) e non ultimo la Valutazione dell’Azione 3 “Contrasto alla dispersione scolastica” del Piano di Azione Coesione per conto del MIUR (l’Azione F3 finanziava interventi educativi e formativi delle scuole delle Regioni della Convergenza).

    I suddetti progetti, finanziati sia con fondi comunitari (Fesr e Fse) sia con fondi nazionali, hanno richiesto anche  la valutazione di piani formativi e quindi sono da considerarsi conformi alla capacità tecnica richiesta. I piani formativi, inoltre, non possono essere considerati un segmento autonomo del mercato delle commesse pubbliche  relativo alla valutazione dei piani formativi nel triennio richiesto e non  risulta, da un monitoraggio accurato, che vi siano stati bandi negli ultimi anni, in base al D.lgs 163.2006,  su questo specifico tema,  ammissibili come requisito tecnico specifico.

    Confidando in un cortese riscontro, che consideri quanto sopra evidenziato rispetto alla capacità tecnica, le porgo cordiali saluti”.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 5

    In riscontro al quesito n. 5, questa Stazione appaltante – rinviando ai chiarimenti sin qui formulati e non entrando nel merito di valutazioni e considerazioni soggettive del richiedente – precisa che se i progetti, a cui il richiedente ha fatto riferimento nel quesito che si riscontra, finanziati con fondi comunitari e con fondi nazionali, hanno richiesto anche la valutazione di piani formativi, possono integrare il requisito di partecipazione di capacità  tecnico-professionale, previsto dalla lettera d) del paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara, all’uopo specificandolo nell’apposita sezione dell’autodichiarazione resa dal Concorrente.

     

  • FAQ 6 - Punto 2.2, lettera d

     

    Quesito n. 6 – 14 aprile 2016

     “In riferimento alla gara in oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi presentati a Fon.Coop per il finanziamento” siamo a chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:

    Il punto d) della capacità tecnica – professionale richiede l’aver “svolto nel 2014/2015 almeno 2 servizi di valutazione di piani formativi con PA, enti pubblici ed enti formativi”, è possibile indicare come referenze incarichi che abbiano per oggetto non esclusivo, seppur esplicitamente menzionato nell’oggetto del contratto, la valutazione di di piani formativi con PA, enti pubblici ed enti formativi?.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 6

    In riscontro al quesito n. 6), si rinvia al CHIARIMENTO del 14/04/2016, relativo al Quesito n. 5.

     

  • FAQ 7 - Punto 2.2

     

    Quesito n° 7  del 28 aprile 2016

     

    “Si richiede se ai fini di quanto previsto al punto 2.2 del disciplinare della procedura in oggetto il fatturato generato dai servizi:

    1. verifica didattico-amministrativa sulla regolare attuazione di interventi cofinanziati dal PRO FSE e servizi di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa;
    2. audit ex art. 62 lettera B del Reg. CE n. 1083/2006 svolti nei confronti di enti pubblici

    possa concorrere al soddisfacimento del requisito c.2. relativo al fatturato globale specifico.

    Si richiede inoltre di chiarire se per “fatturato globale specifico medio” al medesimo punto 2.2. c. 2. si fa riferimento agli ultimi 3 esercizi.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 7

    In riscontro al quesito n. 7, si rinvia ai CHIARIMENTI forniti in relazione alle FAQ n. 3 e 5.

     

  • FAQ 8 - Domanda

     

    Quesito n. 8 del 2 maggio 2016
    “Egregio Dott. Agostino,
    In riferimento all’oggetto, nel modello di domanda predisposto da FonCoop, in calce vi è indicato “Firma DIGITALE”. È un refuso? Considerato che non è una gara telematica.
    Inoltre desideravo avere conferma che, oltre alla “Domanda”, non vi è nessun altro allegato amministrativo a cui far riferimento.
    Tutte le altre dichiarazioni richieste (art. 38, capacità tecnica e capacità economica) saranno pertanto presentate in un documento ulteriore ed aggiuntivo. Confidando in un cortese riscontro, le porgo cordiali saluti”.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 8

    In riscontro al quesito n. 8), si  precisa che il riferimento alla firma digitale è un mero refuso ed in ogni caso essa non è richiesta a pena di esclusione.

    Quanto al secondo dei quesiti, come chiaramente indica il modello di domanda di partecipazione, il Concorrente “(….) Allega alla presente domanda di partecipazione le autodichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (…), in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, di cui all’art. 2.2. del Disciplinare di gara (….)”.

     

  • FAQ 9 - Punto 2.2. lettera c.2

     

    Quesito n. 9 – 4/05/2016

     

    “Spett.le Fon.Coop,
    Al paragrafo 2.2. lettera c.2) del disciplinare di gara viene indicato che l’impresa partecipante deve aver conseguito un fatturato globale specifico medio di Euro 500.000, IVA esclusa, nell’espletamento di servizi di valutazione di piani formativi o, quali servizi analoghi, nell’ambito della valutazione di PON, di POR e programmi europei.
    Alla luce di quanto sopra indicato con la presente siamo a chiedere se, oltre alle attività tipiche di monitoraggio svolte per i Fondi Interprofessionali, possono essere ritenuti servizi analoghi le seguenti attività:
    – Servizio di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell’ambito del POR;
    – Assistenza tecnica alle attività di programmazione, attuazione controllo e monitoraggio PO FSE;
    – Servizi di controllo di primo livello delle operazioni e spese relative alle attività finanziate e agli interventi di politiche attive del lavoro, nell’ambito del PO FSE;
    – Servizi di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell’ambito del POR FSE.
    In attesa di un Vostro riscontro, porgo distinti saluti”.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 9
    In riscontro al quesito n. 9), nel rispondere in modo positivo allo stesso, si rinvia al chiarimento in relazione alla FAQ n. 7.

     

  • FAQ 10 - Punto 2.2. lettera c.2

     

    Quesito n. 10 – 04/05/2016
    “Con riferimento alla “Capacità economico-finanziaria” di cui al punto 2.2. lettera c2 si richiede se il fatturato derivante dalle attività di verifica didattico-amministrativa sulla regolare attuazione di interventi cofinanziati dal POR FSE e servizi di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa e audit ex art. 62 lettera B del Reg. CE n. 1083/2006 svolti nei confronti di enti pubblici possa concorrere al soddisfacimento del requisito c.2. relativo al fatturato globale specifico.
    Si ritiene infatti che il chiarimento fornito al quesito n. 5 del 13/04/2016 risponda esclusivamente al requisito di partecipazione di capacità tecnico-professionale, previsto dalla lettera d) del paragrafo 2.2 e non chiarisca la posizione della stazione appaltante relativa alla capacità economico-finanziaria di cui alla lettera c.2) del paragrafo 2.2. Saluti”.

     
    CHIARIMENTO al Quesito n. 10
    In riscontro al quesito n. 10), nel rispondere in modo positivo allo stesso, si rinvia al chiarimento fornito in data 8 aprile 2016 in relazione alla FAQ n. 1.

     

     

  • FAQ 11 - Punto 2.2, lettera c.2

     

    Quesito n. 11 – 6/05/2016

     

    “Gent.mi,
    con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito alla procedura in oggetto e, più precisamente:
    Si chiede di confermare che, per quanto riguarda l’articolo 2.2. Requisiti di partecipazione del Disciplinare di gara (cfr. pag. 3 e 4) e in particolare per il punto 2.2. c.2), siano ammissibili al fine del calcolo del fatturato globale specifico medio le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di programmi comunitari che abbiano finanziato azioni di formazione, e pertanto latusensu piani formativi, e che queste attività siano ammissibili anche ai fini della verifica della capacità tecnico-professionale di cui al successivo punto d) del medesimo articolo del Disciplinare di gara.
    Si ringrazia anticipatamente.”

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 11

    In riscontro al quesito n. 11), nel richiamare i precedenti chiarimenti resi da Questa stazione appaltante, si conferma che “le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di programmi comunitari che abbiano finanziato azioni di formazione, e pertanto latusensu piani formativi” sono considerate utili ai fini del raggiungimento del requisito di capacità economico-finanziaria, stabilito dal Disciplinare di gara al paragrafo 2.2. (Requisiti di partecipazione), lettera c), sotto-punto c.2).

    Le attività richiamate nel quesito che si riscontra non sono considerate utili ai fini del possesso del distinto requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla successiva lettera d) del medesimo paragrafo 2.2.

    Distinti saluti.

     

  • FAQ 12 - Curricula

     

    Quesito n. 12 – 09/05/2016

    “Alla cortese attenzione del RUP Dott. Agostino

    Egregio Dott. Agostino
    In riferimento all’oggetto, si desidera sapere se, all’interno di ogni singolo cv, debba essere indicato l’importo dell’incarico prestato o lo stipendio percepito da singolo esperto.
    Ritenendo sia l’importo complessivo dell’incarico, si richiede una conferma in merito.

    Confidando in un cortese riscontro, le porgo cordiali saluti.”

    CHIARIMENTO al Quesito n. 12

    In riscontro al quesito n. 12), si ribadisce che gli atti di gara – fermo restando il previsto requisito di capacità tecnico-professionale (art. 2, punto 2.2., lett. d) – richiedono che all’Offerta tecnica (paragrafo 13) devono essere allegati i CV di almeno 10 valutatori e del coordinatore di progetto, senza prescrivere – al riguardo – alcun ulteriore requisito.

    Nell’ambito dei richiamati curricula non dovranno, pertanto, essere indicati l’importo dell’incarico prestato o lo stipendio percepito dal singolo esperto.

     

  • FAQ 13 - Cauzione

     

    Quesito n. 13 – 09/05/2016

    “Buongiorno,
    con riferimento alla gara in oggetto notiamo che nel disciplinare di gara non si fa alcun riferimento alla presentazione di una cauzione provvisoria in fase di presentazione dell’offerta.
    Tuttavia guardando in dettaglio il disciplinare di gara in particolare a pag. 7 punto 9 , riguardo alla stipula del contratto si fa riferimento alla cauzione definitiva.
    Pertanto chiediamo di chiarire se trattasi di refuso e di confermare che la cauzione provvisoria non va presentata in fase di gara.
    In caso contrario si richiedono eventuali indicazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della stessa”.

    CHIARIMENTO al Quesito n. 13
    In riscontro al quesito n. 13, si precisa che la Stazione appaltante, nell’ambito della disciplina prevista dal Codice in relazione all’affidamento di servizi rientranti nei settori esclusi (Allegato II B), ha stabilito di non richiedere in sede di gara la cauzione provvisoria (Paragrafo 9 del Disciplinare di gara).

     

     

  • FAQ 14 - Chiarimenti su faq n° 5 e n° 11

     
    Quesito n. 14 – 13/05/2016

    “Gentilissimi, in riferimento ai chiarimenti esposti si richiede un approfondimento riguardante le risposte alle faq n. 5 e n. 11.
    In particolare non è chiaro all’interno della faq 11 l’esclusione delle “attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di programmi comunitari che abbiano finanziato azioni di formazione, e pertanto latusensu piani formativi” ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla lettera d) del medesimo paragrafo 2.2.
    All’interno della risposta alla faq 5 avete espresso invece una loro inclusione ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale. Infatti come da voi esposto “se i progetti, a cui il richiedente ha fatto riferimento nel quesito che si riscontra, finanziati con fondi comunitari e con fondi nazionali, hanno richiesto anche la valutazione di piani formativi, possono integrare il requisito di partecipazione di capacità tecnico-professionale, previsto dalla lettera d) del paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara”.
    Si richiede pertanto a codesta amministrazione una corretta interpretazione relativa alla possibilità di inserire attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di programmi comunitari all’interno del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla lettera d) del medesimo paragrafo 2.2 in quanto per loro natura e complessità comprendono la valutazione di piani formativi. Cordiali saluti”.

    CHIARIMENTO al Quesito n. 14

    In riscontro al quesito n. 14) si ribadisce quanto in precedenza chiarito da Codesta stazione appaltante. In particolare si ribadisce, come fatto nel chiarimento al quesito n. 5 del 13 aprile u.s., che solo laddove i programmi ed i progetti europei abbiano avuto ad oggetto anche la valutazione di piani formativi essi sono utili ai fini del raggiungimento del previsto requisito di capacità tecnico-professionale, essendo il Concorrente all’uopo onerato di specificare tale circostanza nell’ambito delle autodichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

    Viceversa, laddove, come chiarito in relazione al quesito n. 11 del 6 maggio u.s., nel quale il richiedente faceva generico riferimento a “(…) programmi comunitari latusensu piani formativi”, tale attività a giudizio di Codesta stazione appaltante è utile al solo fine del raggiungimento del requisito di capacità economico-finanziaria.

    Per le ragioni e le argomentazioni che precedono riteniamo che non vi sia stata né vi sia alcuna indicazione contraddittoria.

     

     

  • FAQ 15 - Punto 2

     

    Quesito n. 15 del 17/05/2016

    “In riferimento all’oggetto,  si desidera sapere nel momento in cui formulerà l’offerta economica, occorre riferirsi al totale dell’appalto (€ 735.000 comprensivo quindi anche dell’eventuale rinnovo) oppure solo ed esclusivamente all’importo di € 420.000 che copre la durata iniziale dell’appalto?”

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 15
    In riscontro al quesito n. 15) si precisa che, in applicazione del paragrafo 2 (Oggetto e durata dell’appalto – Importo a base di gara) del Disciplinare di gara, gli importi richiamati nella richiesta di chiarimento attengono al valore presunto dell’appalto, suddiviso in relazione alla durata oggetto dell’appalto (24 mesi) e quello ulteriore di 18 mesi, quale eventuale periodo rimesso alla mera facoltà della stazione appaltante.
    Nel medesimo paragrafo è, inoltre, indicato l’importo presunto posto a base di gara relativo alla valutazione di un singolo piano formativo, pari ad euro 120,00 oltre IVA.
    A tale ultimo importo occorrerà pertanto far riferimento ai fini della formulazione dell’offerta economica, di cui al paragrafo 14 del Disciplina di gara.

     

  • FAQ 16 - Caricamento documenti su portale AVCPASS

     

    Quesito n. 16 del 18/05/2016

    “In riferimento all’oggetto, si desidera sapere se già in questa prima fase di gara occorra caricare nel portale AVCPASS i documenti a comprova dei requisiti tecnici e finanziari”.

     
    CHIARIMENTO al Quesito n. 16
    Con riferimento al quesito n. 16) si richiama la Deliberazione dell’AVCP (oggi ANAC) n. 111/2012.

     

  • FAQ 17 - Chiarimenti su faq n° 3

     

    Quesito n. 17 del 18/05/2016

    “In riferimento all’oggetto, si desidera ricevere una delucidazione sulla risposta relativa alla richiesta di chiarimento n. 3 che si riporta di seguito:

    “….In riscontro al quesito n. 3), si precisa che il valore medio richiesto nel Disciplina di gara è su base biennale (a titolo di esempio, il requisito richiesto per l’importo di euro 500.000,00 risulterà assolto a fronte di un fatturato di euro 300.00,00 per il primo anno ed euro 700.000,00 per il secondo anno, o ancora, per euro 400.000,00 per il primo anno ed euro 600.000,00 per il secondo anno). Si precisa, infine, il periodo di riferimento è, in analogia con la lettera c.1) del paragrafo 2.2.) del Disciplinare di gara, quello degli anni 2015 – 2014 – 2013”

    Si chiede pertanto: il periodo di riferimento su cui poi indicare il fatturato specifico medio è relativo a 2 anni o a 3 anni (2013/2014/2015)?
    INOLTRE se si deve far riferimento al biennio, possono essere presi in considerazione ed indifferentemente il 2014/2015, il 2013/2014 come il 2013/2015 etc…?”

     
    CHIARIMENTO al Quesito n. 17
    Con riferimento al quesito n. 17), si precisa che, come ricavabile documentalmente dal combinato disposto di cui alle lettere c.2) e d) del paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara, il fatturato globale specifico è la risultante della media relativa ad un biennio, mentre il periodo di riferimento ai fini del relativo calcolo è quello del triennio 2015 – 2014 – 2013.

     

  • FAQ 18 - Normativa

     

    Quesito n. 18 del 20/05/2016 – normativa

    Con riferimento alle dichiarazioni da produrre per la partecipazione all’avviso in oggetto si richiede a quale normativa si  debba fare riferimento in considerazione dell’entrata in vigore, successivamente alla pubblicazione del bando, del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 18

    Con riferimento al quesito n. 18) si precisa che – in applicazione dell’articolo 216 del Decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti) – alla procedura di gara in epigrafe si applica la previgente disciplina, prevista dal Decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e relativo Regolamento, dal momento che il bando di gara è stato pubblicato in data 6 aprile 2016.

     

  • FAQ 19 - Punto 2.2, lettera c.2

     

    Quesito n. 19 del 20/05/2016

    “Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi presentati a Fon.Coop per il finanziamento ed in particolare al requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’articolo 2.2, lettera c.2) del Disciplinare e Capitolato d’oneri, si chiede di voler chiarire se il fatturato generato dai seguenti servizi possa concorrere al soddisfacimento del suddetto fatturato globale specifico:

    Servizi di informazione, animazione e promozione in funzione della realizzazione di iniziativa volta alla selezione di progetti/piani formativi ed altre correlate operazioni in materia di politiche attive del lavoro da ammettere a finanziamento; monitoraggio, gestione e controllo degli interventi suddetti”.

    CHIARIMENTO al Quesito n. 19

    Con riferimento al quesito n. 19), si precisa che le attività richiamate nel quesito che si riscontra, purché effettivamente attinenti al settore della formazione, possono essere utilmente autodichiarati ai fini del possesso del requisito previsto alla lettera c.2) del paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara.

     

  • FAQ 20 - Punto 2.2, lettera c.2

     

    Quesito n. 20 del 20/05/ 2016

     

    “Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi presentati a Fon.Coop per il finanziamento ed in particolare al requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’articolo 2.2, lettera c.2) del Disciplinare e Capitolato d’oneri, si chiede di voler chiarire se il fatturato generato dai seguenti servizi possa concorrere al soddisfacimento del suddetto fatturato globale specifico:

    – Servizi di informazione, animazione e promozione in funzione della realizzazione di iniziativa volta alla selezione di progetti/piani formativi ed altre correlate operazioni in materia di politiche attive del lavoro da ammettere a finanziamento; monitoraggio, gestione e controllo degli interventi suddetti.”

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 20
    Con riferimento al quesito n. 20), nel richiamare i precedenti chiarimenti forniti da questa Stazione appaltante, si precisa che i servizi indicati nel quesito che si riscontra possono essere utilmente autodichiarati ai fini del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 2.2, lettera c.2) del Disciplina di gara, solo nella misura in cui consistevano nell’attività di valutazione di piani formativi o comunque sono riconducibili ai servizi analoghi ivi indicati.

     

  • FAQ 21 - Punto 2.2, lettera c.2

     

    Quesito n. 21 del 20/05/2016

     

    Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi presentati a Fon.Coop per il finanziamento ed in particolare al requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’articolo 2.2, lettera c.2) del Disciplinare e Capitolato d’oneri, si chiede di voler chiarire se il fatturato generato dal seguente servizio possa concorrere al soddisfacimento del suddetto di fatturato globale specifico:

    Servizio integrato consistente nelle seguenti linee di attività:analisi dei fabbisogni funzionale alla definizione ed individuazione di profili professionali; conseguenti successive operazioni di valutazione e selezione di progetti/piani formativi da ammettere a finanziamento in relazione ai profili preindividuati; monitoraggio, gestione e controllo degli interventi formativi suddetti.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 21

    Con riferimento al quesito n. 21), nel richiamare i precedenti chiarimenti forniti da questa Stazione appaltante, si precisa che i servizi indicati nel quesito che si riscontra possono essere utilmente autodichiarati ai fini del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 2.2, lettera c.2) del Disciplina di gara, solo nella misura in cui hanno avuto ad oggetto  un’attività di valutazione di piani formativi o comunque sono riconducibili ai servizi analoghi ivi indicati.

     

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