FAQ

  • Quesito n° 1 del 18 dicembre 2018

     

    È pervenuto in data 18/12/2018 – secondo le modalità previste dagli atti della manifestazione d’interesse – il seguente QUESITO N. 1

    Con riferimento al requisito di “iscrizione all’albo forense da almeno 15 anni …” di cui all’art. 5, lett. a) del presente avviso, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti in cui uno solo di essi sia in possesso del suddetto requisito, quest’ultimo possa assumere la qualità di mandante considerando che il mandatario possiede tutti gli altri requisiti (di cui all’art. 5 del presente avviso) in misura maggioritaria.

    Chiarimento del 21/12/2018 al QUESITO n° 1: Si precisa che con riferimento al quesito posto trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, rispetto alla partecipazione alla procedura da parte di R.T.I.

     

  • Quesito n° 2 del 18 dicembre 2018

     

    È pervenuto in data 18/12/2018 – secondo le modalità previste dagli atti della manifestazione d’interesse – il seguente QUESITO N. 2

    Si chiede di confermare che il fatturato specifico relativo alle attività “di consulenza e assistenza legale stragiudiziale o giudiziale” di cui all’art. 5, lett. d) del presente avviso sia riferito a prestazioni rese in favore di soggetti pubblici e privati.

    Chiarimento del 21/12/2018 al QUESITO n°2: Con riferimento al quesito posto si conferma che, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 86 e dell’allegato XVII del decreto legislativo n. 50/2016 ai fini del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, può farsi riferimento pubblici e privati.

     

  • Quesito n° 3 del 21 dicembre 2018

     

    È pervenuto in data 21/12/2018 – secondo le modalità previste dagli atti della manifestazione d’interesse – il seguente QUESITO N. 3

    In merito all’avviso di recente pubblicato di cui all’oggetto mi permetto di rappresentare una criticità che ritengo possa viziare l’intero procedimento. L’avviso elenca quali requisiti minimi debbano possedere gli operatori economici per essere ammessi alla procedura.
    Tra questi vi e’ anche la iscrizione all’Albo Forense da almeno 15 anni e l’abilitazione alle magistrature superiori. Tali requisiti non sono proporzionati con l’oggetto dell’appalto e violano, pertanto, i principi di cui all’art.30 del D.Lgs 50/2016. L’appalto ha per oggetto servizi per i quali non è necessaria l’abilitazione forense. I servizi legali di assistenza giuridica al RUP possono essere, infatti, svolti anche da società commerciali. Inoltre non si giustifica la richiesta di una iscrizione all’Albo addirittura da almeno quindici anni che finisce per ledere gravemente le posizioni giuridiche di qualsiasi operatore economico entrato nel mercato da un numero inferiore di anni. Non si comprende, infine, il senso della richiesta della iscrizione alle magistrature superiori, considerando che l’oggetto del servizio è solo stragiudiziale e non vi è traccia di richiesta di assistenza giudiziale dell’amministrazione davanti al Consiglio di Stato. La mia lettera è volta ad ottenere una rettifica dell’avviso che consenta la partecipazione ad una procedura alla quale sono fortemente interessato e nei confronti della quale possiedo tutti gli altri requisiti minimi (che, invece, ritengo, se voleste, si potrebbero anche alzare mantenendo la proporzionalità con la vostra procedura di gara).

     

    Chiarimento del 21/12/2018 al QUESITO n° 3: on riferimento al quesito posto preliminarmente si precisa che, ad avviso della scrivente stazione appaltante, l’Avviso è conforme alla vigente disciplina del Codice, per le ragioni di seguito indicate.
    Il requisito dell’anzianità di iscrizione all’apposito albo professionale, da un lato è rispondente alla finalità di interesse pubblico della stazione appaltante di avere all’interno della composizione del soggetto aggiudicatario un profilo dotato dell’esperienza congrua rispetto alla natura giuridica ed alla attività espletata dal Fondo nonché all’oggetto dell’affidamento.
    A tal ultimo proposito l’Avviso, al punto 2 (Oggetto e finalità) all’ultimo periodo stabilisce che:

    “Si precisa sin d’ora che restano escluse dall’oggetto del presente affidamento le attività di rappresentanza e difesa del Fondo in giudizio, nonché l’attività di assistenza e consulenza nelle materie del diritto penale, tributario, societario e del lavoro. Tali attività verranno eventualmente affidate dal Fondo, previa deliberazione dei competenti Organi, separatamente.”

    L’attività di difesa giudiziale pertanto non è stata individuata quale servizio sicuramente affidata ad esito della presente procedura, ma quale facoltà della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal Codice.
    Sempre in adesione al principio del favor partecipationis l’Avviso testualmente stabilisce:
    “La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a liberi professionisti, studi legali associati e a società di professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

    a) iscrizione all’albo forense da almeno 15 anni e abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori; nel caso di studi legali associati o società di professionisti tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soci.”

    Dall’altro lato, al fine di garantire il rispetto dei principi di tutela della concorrenza e dal favor partecipationis, tale previsto requisito è stato controbilanciato dalla previsione degli ulteriori requisiti, questi ultimi individuati avendo a riferimento importi e livelli ben al di sotto di quelli previsti, come requisiti massimi dal vigente codice dei contratti, come del resto posto in evidenza dall’istante.
    Inoltre, sempre in adesione ai su richiamati principi, l’avviso, – nell’evidente possibilità data agli operatori economici di partecipare in forma aggregata, nelle forme e nei modi previsti dal vigente codice – volutamente non ha posto limiti in capo agli operatori economici che intendano partecipare nella qualità di mandanti, trovando all’uopo applicazione quanto previsto dall’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.
    In ragione di quanto precede questa stazione appaltante ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la richiesta rettifica dell’Avviso, posto che – nei termini sopra indicati – è consentita la partecipazione sia offrendo un gruppo di lavoro, interno ad un unico operatore economico, che in forma aggregata.

     

     

  • Quesito n° 4 dell'8 gennaio 2019

     

    È pervenuto in data 08/01/2019 – secondo le modalità previste dagli atti della manifestazione d’interesse – il seguente QUESITO N. 4

    Egregi Signori,
    con riferimento all’indagine esplorativa in oggetto, al fine di manifestare interesse alla partecipazione, si chiede di chiarire le modalità di compilazione del relativo modulo (cd. “Allegato 1”) da parte di uno Studio Legale Associato.
    In particolare, con riguardo al caso in cui il socio legale rappresentante dello Studio Legale, chiamato a compilare e sottoscrivere l'”Allegato 1″ non coincidesse con il professionista competente per materia, si chiede:

    (i) di confermare la necessità o meno di indicare nel modulo anche il nominativo di quest’ultimo

    (ii) di confermare la necessità di allegare al modulo il curriculum vitae di entrambi (ovvero, sia del socio legale rappresentante, sia del socio competente per materia), oppure di uno solo dei professionisti (e in tale ipotesi, quale dei due).

    Chiarimento del 09/01/2019 al QUESITO n° 4: Con riferimento al quesito in oggetto si precisa che per la compilazione dell’Allegato 1 l’Avviso chiaramente non richiede di indicare nominativi né l’allegazione di curricula, limitandosi alla sola richiesta della presentazione della domanda di partecipazione, nella quale il legale rappresentante dell’operatore economico autodichiara il possesso dei requisiti previsti dall’avviso medesimo.

     

  • Quesito n° 4 dell'8 gennaio 2019 - ulteriore chiarimento del 10 gennaio 2019

     

    Ulteriore Chiarimento al quesito n°4 del 10 gennaio 2019

    Con riferimento alla domanda num. 4 e al suo relativo chiarimento, si precisa ulteriormente che il riferimento ai “curricula”, ivi contenuto, è da intendersi fatto riguardo agli eventuali membri del gruppo di lavoro, che l’operatore economico indicherà all’interno dell’offerta laddove ammesso alla fase successiva.

    Si ribadisce quindi quanto previsto dall’Avviso al punto “7. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta (Allegato 1) unitamente al proprio curriculum vitae entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11 gennaio 2019 al seguente indirizzo pec: direzione.foncoop@pec.it specificando nell’oggetto della mail: “Indagine esplorativa – servizio di assistenza e consulenza legale CIG 7724893F5A”.

     

  • Quesito n° 5 del 9 gennaio 2019

     

    È pervenuto in data 09/01/2019 – secondo le modalità previste dagli atti della manifestazione d’interesse – il seguente QUESITO N. 5

    Preg.mo dott. Agostino,
    in relazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto chiedo se è possibile soddisfare la richiesta di cui al requisito economico (€ 80.000,00 per le attività di cui al punto 2 dell’Avviso) indicato dall’art. 5 lettera d) per il tramite del ricorso all’istituto dell’avvalimento con un soggetto persona fisica (Professore Universitario) iscritto all’albo dei Notai.
    Preciso che tutti gli altri requisiti sono interamente posseduti dallo studio associato partecipante.

    Chiarimento del 09/01/2019 al QUESITO n° 5: In riferimento al quesito in oggetto si conferma che, in applicazione della vigente disciplina in materia di contratti pubblici, è possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento, a condizione che il relativo contratto rispetti quanto previsto dall’Avviso Pubblico e segnatamente al punto 5 lettera d) che di seguito si riporta integralmente:
    “realizzazione, nel triennio 2015-2016-2017, di un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno, ad euro 80.000,00 (Contributo cassa nazionale di previdenza forense ed IVA esclusi) derivante esclusivamente da attività di consulenza e/o assistenza legale, stragiudiziale o giudiziale, oggetto della presente procedura [Cfr punto 2 lett. a), b), c)];”

     

  • Quesito n° 6 del 9 gennaio 2019

     

    È pervenuto in data 09/01/2019 – secondo le modalità previste dagli atti della manifestazione d’interesse – il seguente QUESITO N. 6

    Preg.mo dott. Agostino,
    in relazione alla risposta al quesito formulato- che richiamo nel suo contenuto – pubblicata sub “quesito n. 5 del 9 gennaio 2019” chiederei di chiarire se è possibile riferire l’importo degli “80.000,00 euro” di cui all’articolo 5 lett. d) dell’Avviso al “Contributo Cassa Nazionale” della categoria professionale di appartenenza anche se non “di previdenza forense” (es. Notariato).

    Chiarimento del 09/01/2019 al QUESITO n° 6: Confermiamo che gli oneri di legge a vario titolo dovuti (a titolo puramente esemplificativo i contributi dovuti ad un ordine di appartenenza) non sono da computare ai fini del possesso del predetto requisito.

     

  • Quesito n° 7 del 10 gennaio 2019

     

    È pervenuto in data 10/01/2019 – secondo le modalità previste dagli atti della manifestazione d’interesse – il seguente QUESITO N. 7

    Buongiorno,
    con riferimento all’avviso in oggetto si chiede cortesemente di sapere se la domanda di partecipazione possa essere trasmessa firmata digitalmente dal legale rappresentante.

    Chiarimento del 10/01/2019 al QUESITO n° 7: In riferimento al quesito in oggetto si conferma che la domanda di partecipazione può essere trasmessa firmata digitalmente dal legale rappresentante fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto “7. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse”.

     

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