FAQ

  • Quesito 1 del 25 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 25/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 1

    Relativamente al limite del 30% dell’attività delegabile rispetto al  valore totale  del piano formativo si chiede:
    Tale limite (come anche il limite previsto per i soggetti partner) vale sia per i piani presentati direttamente dalle singole imprese beneficiarie che per i piani presentati da società o enti di formazioni delegate alla presentazione dalle imprese beneficiarie?

    Chiarimenti  al quesito n. 1 del 29 marzo 2019

    Al capitolo 3.4 dell’Avviso si indica che la delega a soggetti terzi è subordinata a questa condizione “…che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano” (come previsto dalla Circolare n. 1 del 10/04/2019 dell’ANPAL), indipendentemente dalla tipologia di soggetto proponente (anche nel caso di presentazione da parte delle imprese beneficiarie). È specificato “valore complessivo” pertanto la sommatoria delle attività affidate in delega a più soggetti terzi delegati non deve superare il limite del 30% del valore del piano.

     

  • Quesito 2 del 28 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 28/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 2

    1. le certificazioni informatiche EIPASS rientrano in quelle che danno una premialità maggiore (3 punti)?
    2. In un piano interaziendale le aziende non hanno l’obbligo di frequentare corsi insieme?

    Chiarimenti al quesito n. 2 del 29 marzo 2019

    1. Come previsto nella griglia di valutazione al capitolo 11 dell’Avviso se nel piano per alcuni percorsi sono previsti attestati specifici (tra cui anche quelli informatici quali l’EIPASS) il punteggio previsto è di 3 punti.

    2 . Nei piani interaziendali si presuppone ci sia una motivazione progettuale adeguata e coerente alla base della presentazione del piano, ma non è richiesto che ai singoli percorsi formativi vi sia una partecipazione contemporanea dei lavoratori delle diverse imprese beneficiarie del piano.

     

  • Quesito 3 del 3 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 1/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 3

    L’avviso è aziendale, però possono presentare anche gli enti di formazione accreditati in regione – ma quindi possono presentare solo monoaziendali o anche progetti con più aziende? Grazie

    Chiarimenti al quesito n. 3 del 3 aprile 2019

    I piani dell’Avviso 43 possono essere presentati da enti di formazione accreditati come previsto al capito 3 dell’Avviso.
    Tali piani possono essere sia monoaziendali che pluriaziendali come previsto dall’Avviso ai capitoli 1 e 2.
    Non vi è limite al numero di piani che può presentare un ente di formazione per diverse imprese beneficiarie.

     

  • Quesito 4 del 4 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 4/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 4

    L’impresa X vorrebbe presentare un progetto pluri-aziendale in qualità di Ente di formazione, non per i propri dipendenti (X infatti usufruisce infatti del proprio conto formativo), ma per i dipendenti delle società coinvolte. È necessario che tali società, una volta eventualmente approvato il Piano, costituiscano un’ATI o ATS?

    Chiarimenti al quesito n. 4 del 4 aprile 2019

    Un’impresa aderente al Fondo che è anche ente di formazione accreditato può presentare piani le cui beneficiarie sono altre imprese (quindi solo i lavoratori delle beneficiarie usufruiranno della formazione e del piano e non quelli del soggetto proponente). Se l’ente in questione ha un proprio Conto Formativo, non essendo beneficiaria del piano a valere sull’Avviso 43, conserva inalterata la propria disponibilità in Conto Formativo.

    Nel caso di approvazione del piano presentato da ente di formazione accreditato non è necessario costituire alcuna ATS/ATI.

     

  • Quesito 5 del 4 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 4/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 5

    Sono titolare di una farmacia e vorrei partecipare all’ Avviso 43 con il fondo di rotazione.
    Essendo solo 5/6 dipendenti vorrei sapere se:
    – posso programmare le ore di formazione fuori dall’orario di lavoro? Se si, anche tutte?
    – devo dichiaralo in accordo sindacale?
    – possono fare la formazione anche i soci?

    Chiarimenti al quesito n. 5 del 4 aprile 2019

    La formazione può essere svolta fuori orario di lavoro (anche tutte le ore); deve essere concordato con le parti sindacali ed è bene quindi riportarlo nell’accordo di condivisione; nel caso di formazione fuori orario di lavoro si tenga presente che il costo dei lavoratori in formazione non è rendicontabile neanche come cofinanziamento.
    I destinatari della formazione, come previsto al capitolo 4 dell’Avviso, possono essere soci di cooperativa (non soci di altre tipologie di imprese).

     

  • Quesito 6 del 5 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 5/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 6

    Nell’avviso si parla di proponente e attuatore. Nel caso di piani in cui il soggetto presentatore sia l’azienda beneficiaria, il soggetto attuatore è da intendersi come soggetto diverso dalla beneficiaria e anche da soggetti delegati e soggetti partner? In caso positivo, il soggetto attuatore ha un limite all’importo che può essere assegnato? Eventualmente questo importo deve essere espresso a costi reali?

    Rispetto al massimale di delega che può essere previsto, è possibile derogare con adeguata motivazione alla quota consentita? Ad es. nel caso di formazione obbligatoria frequentemente erogata da società accreditate anche al rilascio degli attestati conformi alla legge nel caso in cui la formazione obbligatoria arrivi al 50% delle ore del piano; oppure nel caso di società che sono fornitrici di software o altra dotazione o certificazioni e che sono le sole che possono formare i lavoratori.

    Chiarimenti al quesito n. 6 dell’8 aprile 2019

    Il soggetto presentatore/proponente di un piano formativo, una volta approvato, il piano ne diviene il soggetto attuatore. Nel caso di piani in cui il soggetto proponente sia la stessa impresa beneficiaria si intende che sarà anche il soggetto attuatore. Il soggetto attuatore in ogni caso opera a costi reali. Restano ferme le previsioni per il soggetto terzo delegato o partner di progetto ai capitoli 3.4 e 3.5 dell’Avviso.

    Rispetto al massimale della delega a soggetti terzi, non sono previste deroghe a quanto previsto dall’Avviso. La piattaforma non consente la validazione di piani che non rispettino il limite percentuale previsto (30% per i soggetti terzi delegati più un 30% per i partner di progetto – che operano a costi reali).
    Si precisa che la percentuale di affidamenti ai soggetti terzi delegati viene calcolata sul valore complessivo del piano (quindi sulla somma di tutte le voci di costo del budget – Area A+B+C – compreso eventuale cofinanziamento).

     

  • Quesito 7 del 15 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 15/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 7
    1. È possibile finanziare formazione esperienziale? Tipo basket, percorsi natura, coaching a cavallo? Si tratta di formazione outdoor. È ammessa anche in natura, o deve essere fatta in aule a norma per la sicurezza?

    2. La scelta delle attività che si svolgeranno in gruppo e quelle individuali hanno implicazioni sul costo orario o il costo è il medesimo?

    Chiarimenti al quesito n. 7 del 16 aprile 2019

    1. Al capitolo 8 dell’Avviso 43 viene indicato che:

    “Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, che:
    1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
    2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, role playing, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
    3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall’aula (tutoring, mentoring, coaching, ecc.);
    4. attuano momenti formativi all’interno delle realtà produttive delle aziende (formazione on the job);
    5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (project work);
    6. formazione a distanza, nella misura massima del 50% delle ore complessive di ciascun percorso formativo.”
    Si ritiene pertanto che non sia da escludere la formazione “esperienziale. Tale modalità di apprendimento non è riportata nel formulario di presentazione del piano pertanto va selezionata la modalità che per analogia si può applicare al caso tenendo in considerazione se la formazione viene svolta in gruppo, sottogruppi o in modo individuale (uno a uno, docente – discente).
    Si tenga presente che le modalità di erogazione della formazione quali “affiancamento, coaching, training on the job, mentoring” (che possono essere svolte in modo individuale) non possono assorbire più del 35% delle ore totali di formazione previste dal piano (esclusi i voucher) (cfr. capitolo 8 dell’Avviso).
    Il calcolo della predetta percentuale viene effettuato dal sistema considerando le ore dei moduli delle attività (per numero di edizioni).

    Al capitolo 2.3 del Manuale di gestione viene prescritto che:

    “In tutte le sedi di svolgimento delle attività formative deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza.”

    Per quanto riguarda la formazione svolta in spazi aperti, il soggetto attuatore e l’impresa beneficiaria devono verificare e osservare tutte le prescrizioni previste per i lavoratori che svolgano attività formativa fuori dalla sede di lavoro.

    2. Per quanto riguarda il calcolo del costo ora formazione si riporta quanto previsto al capitolo 1.3 del Manuale di gestione:

    “Per verificare il rispetto del parametro massimo di ora formazione si divide il costo totale del piano (escluso il costo del lavoro e dei voucher) per il numero di ore di formazione totali (non si calcolano le ore dei voucher). Il sistema on line effettua automaticamente questo calcolo.”

    Inoltre al capitolo 1.4.b del predetto Manuale di gestione si specifica anche che:

    “Per il corretto calcolo del parametro ora formazione vanno considerate le ore di formazione riportate nelle attività all’interno dei moduli per il numero delle edizioni previste.”

    Pertanto, nel caso di attività di gruppo o individuali, il sistema calcola comunque la somma delle ore dei moduli per il numero di edizioni ai fini della verifica del costo ora formazione.
    Per quanto riguarda i costi effettivi, ovviamente saranno diversi nel caso di formazione di gruppo o individuale, in quanto nel caso di formazione individuale il costo del docente (o coach/formatore) sarà dato dalla moltiplicazione del costo orario per il numero di ore e per il numero di allievi.

     

  • Quesito 8 del 15 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 15/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 8

    Una cooperativa con 3 dipendenti regolarmente assunti ed 1 collaboratore con prestazione occasionale può partecipare all’Avviso? L’aula di 4 partecipanti è valida con 3 dipendenti più 1 collaboratore occasionale?

    Chiarimenti al quesito n. 8 del 16 aprile 2019

    Una cooperativa con tre dipendenti può partecipare all’Avviso 43 se rispetta i requisiti previsti al capitolo 4 dell’Avviso.

    Per quanto riguarda i destinatari ammessi ai sensi del capitolo 4 dell’Avviso essi sono:

    1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (con qualsiasi forma contrattuale);
    2. dipendenti inclusi apprendisti;
    3. lavoratori in ammortizzatori sociali;
    4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;

    dei soggetti beneficiari”.

    Pertanto non possono essere destinatari i lavoratori con contratto occasionale a meno che non rientrino in quanto previsto al punto 1 sopracitato.

    Non sono altresì ammessi come destinatari:

    • lavoratori in mobilità;
    • tirocinanti;
    • professionisti con partita iva;
    •  interinali.

     

  • Quesito 9 del 16 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 16/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 9

    Per calcolare il rapporto tra contributo e numero di lavoratori (che deve essere inferiore a € 1.000 per avere i 4 punti da grigia di valutazione) si possono considerare tutte le tipologie di destinatari dei piani (Punto 4 Avviso), quindi compresi i Co.Pro ed i Co.Co?

    Chiarimenti al quesito n. 9 del 17 aprile 2019

    Per calcolare il rapporto tra contributo del piano e numero di lavoratori previsto dalla griglia di valutazione al capitolo 11 dell’Avviso, occorre fare riferimento al numero di lavoratori destinatari indicati nella tabella organico (quindi comprendente tutte le tipologie di destinatari ammesse) di tutte le imprese beneficiarie di un piano.
    Nel caso il risultato sia un importo inferiore a € 1.000,00 vengono assegnati 4 punti nella griglia di valutazione del piano. Non sono previsti punteggi intermedi per questo item ma viene verificato solo che l’importo sia inferiore a € 1.000,00 (quindi ad esempio per € 999,99 o € 500,00 vengono assegnati comunque 4 punti).

     

  • Quesito 10 del 3 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 3/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 10

    Nel caso in cui vengano coinvolti soggetti partner o delegati è necessario un pre-accordo o una lettera di collaborazione? Danno punteggio? Grazie

     

    Chiarimenti al quesito n. 10 del 7 maggio 2019

    Con riferimento all’item “Adeguatezza dell’assetto organizzativo e delle risorse professionali e docenziali impiegate” della griglia di valutazione dell’Avviso 43 viene richiesto che vengano descritti eventuali soggetti delegati e partner ma non è necessario allegare al formulario del piano formativo un pre accordo o lettera di collaborazione.

    Si tenga presente che il legale rappresentante degli eventuali soggetti terzi delegato e/o partner coinvolti dovrà sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, emessa dal sistema dopo la validazione del piano, nella quale si attesta la piena conoscenza e accettazione di quanto previsto nell’Avviso.

     

  • Quesito 11 del 13 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 13/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 11

    Vista la proroga del termine di validazione dei piani dell’Avviso 43 è da considerare prorogato anche il termine per l’invio della raccomandata alle oo.ss. per la procedura di silenzio assenso?

    Chiarimenti al quesito n. 11 del 14 maggio 2019

    Il Consiglio di Amministrazione nella riunione 9 maggio 2019 ha deliberato in merito alla proroga del termine di validazione dei piani a valere sull’Avviso 43 Aziendale e conseguentemente sul termine di presentazione ma non è stata prorogata la data per la procedura di silenzio assenso che pertanto rimane come previsto da Avviso al 15/05/2019.

     

  • Quesito 12 del 14 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 14/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 12

    È possibile realizzare, nell’ambito dei piani dell’Avviso 43, voucher formativi erogati interamente in modalità FAD?

    Chiarimenti al quesito n. 12 del 14 maggio 2019

    Per i voucher formativi sono ammissibili tutte le modalità di erogazione della formazione senza alcuna limitazione percentuale, pertanto è possibile acquistare un voucher nel quale la formazione è erogata interamente in modalità FAD.

     

  • Quesito 13 del 22 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 22/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 13

    Si richiede un chiarimento in merito a quanto indicato nella griglia di valutazione dei piani al criterio qualità progettuale, indicatore descrizione e coerenza della struttura progettuale:

    cosa si intende per coerenza delle metodologie didattiche con le “caratteristiche personali” dei destinatari?

    Chiarimenti al quesito n. 13 del 28 maggio 2019

    Nel sub criterio indicato si rileva la coerenza delle metodologie didattiche rispetto ad alcune caratteristiche personali dei destinatari intese come ad esempio età, attitudini, predisposizione, preparazione, etc…

     

  • Quesito 14 del 28 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 28/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 14

    In riferimento alle dichiarazioni rese dai delegati al piano, che vanno allegate in piattaforma dopo la validazione, è necessario che siano firmate digitalmente o vanno bene firma e timbro autografi?

    Chiarimenti al quesito n. 14 del 28 maggio 2019

    L’Avviso 43 al capitolo 15 punto 6 prevede tra la documentazione di partecipazione:

    “limitatamente ai piani che prevedono soggetti terzi delegati di cui al capitolo 3.4 e/o Partner di progetto di cui al capitolo 3.5 dichiarazione per ogni soggetto direttamente emessa dal sistema on line resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto, inserito nel formulario nella piattaforma on line, legittimato ad impegnarne la volontà;”

    Non sono previste quindi modalità alternative per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste.

    Si rammenta che il termine ultimo per inserire e validare le dichiarazioni dei piani formativi previste al capitolo 14 (punto 8) dell’Avviso è stato posticipato al 27/06/2019.

     

  • Quesito 15 del 29 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 29/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 15

    È possibile in un piano formativo prevedere che un partner di progetto sia anche erogatore di un voucher?
    Il costo del voucher rientra nel 30% di delega?

    Chiarimenti al quesito n. 15 del 30 maggio 2019

    L’Avviso 43 al capitolo 3.5 prevede che “Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo delegato che come partner di progetto”.

    Il soggetto partner di progetto non può corrispondere con il soggetto proponente né con il soggetto beneficiario.

    È invece consentito che il soggetto terzo delegato o partner di progetto indicato in un piano sia anche soggetto erogatore di uno o più voucher di formazione inseriti nel piano stesso purché ne abbia i requisiti.

    Il costo per l’acquisto di uno o più voucher non rientra nelle attività considerate delega a terzi o partner pertanto non si conteggiano all’interno del 30% assegnabile a soggetti terzi delegati o partner di progetto.

     

  • Quesito 16 del 30 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 30/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 16

    L’avviso 43 ammette la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria per un massimo del 50% delle ore complessive del piano;
    nel manuale di gestione pagina 14, in riferimento al regime di aiuti alla formazione (Reg. 651/2014) è scritto che “non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione”.

    1. Questo quindi significa che se l’impresa sceglie tale tipologia di aiuto non può organizzare tali tipologie di attività? Se invece opta per il regime de minimis, sono ammesse?
    2. In un piano interaziendale, dove l’impresa A scelga il regime de minimis e la B il regime di aiuti alla formazione, l’impresa B non può inserire beneficiari nelle attività legate alla formazione obbligatoria?

    Chiarimenti al quesito n. 16 del 31 maggio 2019

    1. Si conferma che possono essere destinatari di formazione obbligatoria per conformarsi alla normativa nazionale solo lavoratori di una impresa che scelga il Regolamento di De Minimis.

    2. Si conferma che quanto sopra esposto vale anche nel caso di piano formativo interaziendale.

     

  • Quesito 17 del 31 maggio 2019

     

    È pervenuto in data 31/05/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 17

    La presente per richiedere alcuni chiarimenti inerenti la progettazione di un piano a valere sull’Avviso 43,
    1. un destinatario può partecipare solo ad attività formative aventi ad oggetto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza?
    2. è possibile affidare una docenza ad uno studio associato?
    3. è possibile affidare una docenza ad un’azienda nella forma di delega a soggetto terzo?
    Per quanto riguarda il terzo quesito, avremmo necessità di un aggiornamento del personale che ricopre le funzioni amministrativo-contabili ……. In questo senso, ci chiediamo se possiamo incaricare per la formazione la ditta che fornisce e gestisce il software di contabilità e fatturazione elettronica e che detiene perciò una specifica competenza.

    Chiarimenti al quesito n. 17 del 4 giugno 2019

    1 Sì, è possibile purché siano rispettati gli altri vincoli relativi alla formazione obbligatoria previsti dall’Avviso.

    2. Sì, si ricorda che come indicato al capitolo 3.4 dell’Avviso:
    “Non si considera delega l’affidamento della realizzazione delle attività da parte di
    …..
    persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i;”

    3. Sì, è possibile. L’Avviso 43 al capitolo 3.4 prevede che:
    “La delega a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche) delle attività previste dal piano è subordinata all’autorizzazione da parte del Fondo e dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche come indicato nella Circolare n. 1 del 10/04/2018 dell’ANPAL al capitolo 3.2.2:
    • che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all’operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l’attuatore non disponga in maniera diretta;
    • che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
    • che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.
    In nessun caso la delega può riguardare:

    • attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
    • attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
    • accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati.”

     

  • Quesito 18 dell'11 giugno 2019

     

    È pervenuto in data 11/06/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 18

    Nel caso in cui l’azienda beneficiaria scelga come Regime il Regime De Minimis è comunque necessario inserire il cofinziamento al piano?
    Se sì come avviene il calcolo di quest’ultimo per ciascuna azienda?

    Chiarimenti al quesito n. 18 del 12 giugno 2019

    I regolamenti di De minimis non prescrivono una percentuale di “cofinanziamento”, pertanto se si opta per il regolamento di De minimis non è necessario prevedere una quota di costi nel piano a carico dell’ impresa beneficiaria. I regolamenti sono scaricabili dal nostro sito nella sezione http://www.foncoop.coop/chi-siamo/normativa/la-normativa-comunitaria/.

    Si ricorda, come specificato al capitolo 10 dell’Avviso, che il costo dei lavoratori in formazione, se imputato nel piano, è considerato cofinanziamento sia nel caso di applicazione del Regolamento di De minimis che del Regolamento n. 651/2014 relativo agli Aiuti di Stato.

     

  • Quesito 19 dell'11 giugno 2019

     

    È pervenuto in data 11/06/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 19

    Per la validazione dei piani su piattaforma la data ultima è il 20 giugno 2019. Per completamento della presentazione dei piani al 27 giugno cosa si intende? è possibile caricare gli allegati tutti, non solo quelli elaborati dalla piattaforma, come ad esempio il verbale di accordo entro il 27 di giugno?

    Chiarimenti al quesito n. 19 del 12 giugno 2019

    Entro il 20 giugno 2019 alle ore 16:00 l’utente deve aver cliccato sul tasto “validazione piano” dopo aver compilato tutte le schede del formulario come indicato al capitolo 14 punto 7 dell’Avviso. Nelle varie schede del formulario è presente la sezione relativa all’accordo di condivisione con la funzionalità di upload che pertanto va completata prima della validazione.

    La procedura di presentazione si completa, secondo quanto indicato al capitolo 14 punto 8, nel seguente modo:
    – Scaricare tutte le dichiarazioni prodotte dalla piattaforma;
    – Firmare digitalmente le predette dichiarazioni;
    – Inserire tramite funzione di upload le dichiarazioni in piattaforma
    – cliccare sul tasto “valida e invia allegati”.
    Non è possibile inserire altri allegati in questa fase.
    Tutte le operazioni sopra descritte devono essere effettuate entro il giorno 27/06/2019.

     

  • Quesito 20 del 19 giugno 2019

     

    È pervenuto in data 19/06/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 20

    1. Vista la proroga al 18 luglio 2019, qual è la data limite entro la quale avere la firma delle Organizzazioni sindacali o, in alternativa, inviare la raccomandata per il silenzio-assenso?

    2. Nel caso di un Consorzio di imprese, formato da n. 6 cooperative, di cui 2 non sono interessate al progetto formativo proposto la domanda può comunque essere presentata dal Consorzio con riferimento alle sole 4 cooperative interessate?

    Chiarimenti al quesito n. 20 del 19 giugno 2019

    1 La raccomandata per la procedura di silenzio-assenso dell’accordo di condivisione doveva essere inviata entro il 15/05/2019 termine previsto dall’Avviso e non prorogato. L’accordo può essere sottoscritto prima della validazione del piano formativo, in quanto va ad esso allegato, quindi entro il 18/07/2019.

    2. Si, il Consorzio può presentare il piano per conto solo di alcune delle imprese sue associate aderenti a Fon.Coop.

     

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