FAQ
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Quesito del 26/07/2021 - Oggetto: Griglia di valutazione (piano finanziario)
Un chiarimento sull’avviso 48: nella sezione “Piano finanziario” della griglia di valutazione viene attribuito al rapporto inferiore a 2.000 euro tra contributo e numero di destinatari un punteggio da 0 a 6.
È possibile sapere a quali scaglioni intermedi saranno considerare per attribuire il punteggio?Chiarimenti al quesito del 03/09/2021
Nello specifico item di valutazione non sono previsti scaglioni intermedi in base ai quali assegnare il punteggio pertanto se dal piano risulta un rapporto tra contributo e numero di destinatari inferiore a euro 2.000 (qui a partire da 1.999,99 euro) verranno assegnati 6 punti.
Si precisa che:
- il numero di destinatari considerato per il calcolo sarà quello risultante dalla tabella organico e destinatari del formulario e quindi si considerano il numero di persone in formazione e non le partecipazioni ai vari percorsi formativi;
- per destinatario si intende un lavoratore che fruirà di almeno un percorso formativo all’interno del piano.
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Quesito del 21/09/2021 - Oggetto: scelta formatori
Spett.le Foncoop,
in merito all’avviso 48 avremo due quesiti da porre:
1. tra i formatori è ammissibile coinvolgere dipendenti del consorzio proponente?
2. qualora il presentatore fosse un Consorzio, il personale formatore può essere individuato tra i dipendenti delle cooperative consorziate?Chiarimenti al quesito del 18/10/2021
Rispetto ai quesiti posti si precisa che:
1. è possibile prevedere che i formatori/docenti di un piano siano i dipendenti del soggetto proponente e/o beneficiario a condizione che abbiamo le competenze per ricoprire il ruolo assegnato e che venga rendicontato a costi reali;
2. nel caso di Consorzio proponente i formatori/docenti possono essere i dipendenti di cooperative socie del Consorzio a condizione che abbiamo le competenze per ricoprire il ruolo assegnato e che venga rendicontato a costi reali.Per quanto riguarda la documentazione amministrativa si deve fare riferimento a quanto previsto nella terza parte del Manuale di gestione.
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Quesito del 07/10/2021 - Oggetto: Soggetto proponente
Un Consorzio che associa varie cooperative aderenti a Foncoop e che ha un suo conto formativo, può essere il soggetto presentatore di un piano sull’avv.48 rivolto esclusivamente ai lavoratori delle cooperative associate (che abbiano naturalmente i requisiti per accedere) senza coinvolgere i propri lavoratori?
Chiarimenti al quesito del 18/10/2021
Sì, come previsto all’art. 3 dell’Avviso il piano può essere presentato da un Consorzio e può essere destinato ai lavoratori del Consorzio e a quelli delle imprese associate al Consorzio.
Il Consorzio può presentare anche un piano che preveda come beneficiarie solo le imprese associate; se quindi il Consorzio non si inserisce come beneficiario del piano nel formulario ma è solo il soggetto proponente non avrà alcuna penalità al proprio Conto Formativo. -
Quesito del 07/10/2021 - Oggetto: soggetti beneficiari – attività formative
Gentilissimi,
in riferimento alla progettazione sull’Avviso 48sono a richiedere cortesemente alcune delucidazioni.1. Stante la particolare struttura dei progetti da presentare, che prevedono attività propedeutiche anche finalizzate alla individuazione delle aziende e delle persone da inserire nei percorsi formativi, come si deve intendere l’inserimento delle aziende beneficiarie in questa fase di presentazione? Occorre comunque inserire tutte le aziende, o solo alcune? E quali gli eventuali vincoli rispetto alla adesione al Fondo (tutte già aderenti prima dell’uscita dell’Avviso, o anche neoaderenti…)?
2. Si ribadisce che il dettaglio delle attività formative andrà esplicitato al termine delle attività propedeutiche, attraverso le quali si identificheranno i contenuti, gli obiettivi ed i partecipanti. Quindi deve essere compilata solo la sezione “Elenco attività formative (scheda F1)” nella parte relativa a “Descrizione delle aree formative previste (obiettivi e risultati)” e nulla più, o occorre inserire in “Lista Attività” una o più attività? E in questo caso, con quale livello di dettaglio?Chiarimenti al quesito del 18/10/2021
1. Per partecipare all’Avviso 48 le imprese beneficiarie devono essere tutte identificate al momento della presentazione del piano e inserite nel formulario. Per ogni impresa dovrà inoltre essere indicato l’importo di contributo previsto nell’ambito piano. Le azioni propedeutiche (ad eccezione della ideazione e progettazione) non sono indirizzate ad individuare le imprese ma ad, definire, accompagnare e sostenere i processi di innovazione all’interno delle imprese. Le imprese beneficiarie possono essere già aderenti o comunque effettuare l’adesione prima della presentazione della domanda di contributo. Si veda in particolare quanto previsto al capitolo 4 dell’avviso (primo comma) ed al capitolo 1.2 del Manuale di gestione.
2. È richiesto di compilare sia il campo descrittivo generale “Descrizione delle aree formative previste (obiettivi e risultati)” una o più attività nella scheda F1; in questo specifico avviso le attività al momento della presentazione del piano non corrisponderanno a singoli percorsi formativi ma raggrupperanno le ore e i destinatari distinti per area tematica di intervento a cui viene assegnato un budget. Si veda in particolare quanto indicato nel documento “FAC simile di stampa del formulario 48” pubblicato sul sito nella sezione dell’Avviso (pagg. 15-20). -
Quesito del 07/10/2021 - Oggetto: beneficiari, destinatari, soggetto terzo
Di seguito alcuni quesiti:
1- Tre imprese hanno partecipato singolarmente all’avviso 46, poi si sono fuse. L’impresa in questione non può partecipare all’avviso 48 essendo beneficiaria (anche se prima erano 3 organismi distinti) dell’avviso 46?
2- Nell’ottica dell’attività formativa dell’avviso 48, consapevole che sarà una attività che nasce dai feedback della fase 1, e consapevole che la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione non può essere ammessa, un possibile corso abilitante per una specifica figura (patentino/abilitazione) potrebbe essere ammissibile?
3- In caso di persona disoccupata, che dovrà essere assunta entro la chiusura del piano, cosa va presentato in rendiconto? il contratto di lavoro?
4- La società delegata alla progettazione, tutoraggio, rendicontazione potrebbe svolgere consulenza anche sulle attività non formative?
5- Il numero di destinatari che vanno conteggiati per il calcolo del rapporto tra contributo del piano e n° lavoratori coinvolti è solo quello delle teste coinvolte su fase 1 o anche su fase 2? Ammesso che qualche unità non sia la stessa ma ad esempio in fase 2 partecipino alla formazione più dipendenti perché magari identificati da una figura “responsabile” che ha partecipato ad una attività non formativa in fase 1.
6- In fase di progettazione, il box att. Formative su Gifcoop va implementato con una unica attività formativa contenente tutto il budget dedicato alla fase 2?Chiarimenti al quesito del 18/10/2021
1- L’impresa che risulta beneficiaria di un piano su Avviso 46 anche se inizialmente non presente nel piano ma inserita a seguito di fusione di altre imprese beneficiarie del piano non può partecipare all’Avviso 48;
2- Non sono ammesse le attività formative obbligatorie per normativa come quelle sulla sicurezza e per l’apprendistato che sono identificate come adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria. Sono invece ammissibili i percorsi che prevedono in esito una abilitazione, patentino o qualifica.
3- Il lavoratore in corso di assunzione deve essere assunto entro il termine di gestione del piano per essere considerato valido. La scheda anagrafica in piattaforma dovrà essere aggiornata riportato il tipo di contratto stipulato, la data di assunzione ed eventuale scadenza. Il contratto potrebbe essere richiesto dal Revisore che effettua la Certificazione del rendiconto o da un nostro incaricato della verifica ex post ma non va allegato in piattaforma.
4- Ad una società inquadrata come soggetto terzo delegato nel piano formativo possono essere assegnate incarichi per tutte le voci di costo che risultano delegabili fermo restando di rispettare il limite del 30% del costo totale del piano (contributo ed eventuale cofinanziamento) come indicato al capitolo 3.4 dell’Avviso.
5- I destinatari conteggiati ai fini del calcolo del rapporto tra contributo del piano e n. lavoratori coinvolti sono i lavoratori destinatari della formazione che devono essere inseriti nella tabella organico e destinatari. E’ possibile aumentare il numero di destinatari della formazione in corso di realizzazione del piano.
6- Nel formulario di presentazione è opportuno inserire una attività formativa per ogni area tematica prevista con indicazione di ore e destinatari distinti per area formativa. Si veda in merito quanto previsto nel Fac simile di stampa del formulario pubblicato sul sito del Fondo nella sezione dell’Avviso (pagg 15-20). -
Quesito dell'11/10/2021 - Oggetto: Attività formative
Riguardo all’Avviso 48 non è chiaro cosa è necessario compilare in fase di presentazione nel formulario per le attività FORMATIVE;
Nella sezione delle attività formative:
• Si inserisce solo 1 attività in cui compilare comunque i campi “attestati” e “dettaglio attività formativa”
• solo 1 modulo in cui indicare N° ore totali e le altre scelte a tendina, ma che sarà poi “spacchettato” in n. corsi in fase di realizzazione ?• oppure si inseriscono tanti moduli quanti si prevedono saranno le tematiche formative erogate in coerenza con il resto del piano?
Per i voucher devono essere già inseriti o è possibile farlo in fase di rimodulazione?
Chiarimenti al quesito del 18/10/2021
Nel formulario di presentazione è opportuno inserire una attività formativa per ogni area tematica prevista in cui valorizzare ore e n. destinatari totali (con all’interno un solo modulo). Si veda in merito quanto previsto nel Fac simile di stampa del formulario pubblicato sul sito del Fondo nella sezione dell’Avviso (pagg 15-20). Non è corretto inserire tanti moduli per ciascuna tematica formativa perché in questo caso non sarebbe possibile assegnare ad ogni area tematica uno specifico numero di destinatari.
I voucher vanno se possibile previsti già in fase di presentazione del piano con indicazione del soggetto erogatore, del n. di voucher e dell’importo. In fase di rimodulazione del piano approvato sarà possibile modificare quanto previsto. -
Quesito dell'11/10/2021 - Oggetto: Attività formative - bilateralità
1. PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Con riferimento al capitolo 8 dell’Avviso e quanto richiesto dal formulario online (“Descrizione delle aree formative previste (obiettivi e risultati)”), si chiede quanto “di massima” possano essere le informazioni da inserire nel formulario, cioè se sia sufficiente numero ore + numero destinatari. E’ possibile inserire, qualora fosse disponibile, il dettaglio dei percorsi formativi?
2. BILATERALITÀ: Stante che la griglia di valutazione e i punteggi previsti per l’accordo di concertazione si chiede cosa sia opportuno inserire nel formulario nel campo descrittivo BILATERALITÀ del formulario di presentazione.Chiarimenti al quesito del 18/10/2021
1. Nel formulario è opportuno inserire una attività formativa per ogni area tematica indicando ore e numero destinatari totali previsti, descrivendo in modo chiaro e per quanto possibile dettagliato i presunti contenuti di massima, obiettivi e risultati generali per azione formativa. Non è richiesto di compilare la sezione dei percorsi in modo analitico (senza descrivere quindi le modalità di erogazione, modalità di verifica degli apprendimenti, conoscenze e competenze previste). Il dettaglio dei singoli percorsi dovrebbe essere determinato a valle della realizzazione delle azioni non formative propedeutiche.
2. I punteggi relativi all’item bilateralità sono attributi principalmente tenendo conto di quanto riportato espressamente in accordo. Nella sezione bilateralità del formulario si può descrivere il processo concertativo e riassumere quanto indicato in accordo. -
Quesito dell'11/10/2021 - Oggetto: proponente/consorzi di secondo livello
La questione che si pone è se, la possibilità di partecipare prevista al punto 3. dell’Avviso per i Consorzi d’imprese unitamente alle imprese associate aderenti, si estende anche nell’ambito dei Consorzi di secondo livello senza dover necessariamente fare una ATI o ATS.
Il nostro Consorzio infatti vede come soci perlopiù Consorzi territoriali che a loro volta hanno cooperative associate che vorrebbero far partecipare i loro soci lavoratori/dipendenti.Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
Rispetto al quesito posto si conferma che ai sensi dell’Avviso ed in particolare del capitolo 3 è possibile presentare un piano in cui il proponente sia un Consorzio e le imprese beneficiarie siano oltre ai consorzi ad esso associati anche le cooperative associate ai vari consorzi.
In questo caso dal punto di vista informatico nella piattaforma (poiché purtroppo non è prevista una funzionalità ad hoc) sarà necessario creare un unico “gruppo consorzio” in cui inserire tutte le imprese associate ai vari consorzi. -
Quesito del 15/10/2021 - Oggetto: partecipazione Ati
1. Un’azienda cooperativa con 7 dipendenti che intenda presentare domanda a valere sull’avviso in oggetto, costituendo per tale domanda un ATI con un’altra azienda cooperativa con 1 dipendente, può richiedere il massimo del contributo (80.000€) oppure ha qualche limitazione in base al numero di dipendenti/collaboratori? Può all’interno dell’ATI configurarsi come capofila l’azienda cooperativa più piccola (ovvero quella con 1 dipendente)? è un problema per la presentazione della domanda che la prima azienda sia una cooperativa aderente al consorzio cooperativo della seconda azienda costituente l’ATI?
Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
1. L’impresa capofila di una costituenda ATI per la presentazione del piano viene liberamente individuata tra le parti ferma restando la responsabilità solidale tra le varie componenti come richiesto dall’Avviso al capitolo 3.1; Se due imprese fanno parte delle stesso Consorzio potrebbero alternativamente far presentare il piano direttamente al Consorzio (che può non essere beneficiario) senza procedere alla costituzione di un’ATI. Non vi è un massimale di contributo concedibile in relazione alla dimensione delle imprese o al numero di destinatari del piano. Il rapporto tra numero di destinatari del piano e importo di contributo è invece oggetto di un punteggio nella griglia di valutazione.
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Quesito del 19/10/2021 - Oggetto: responsabile di piano
La figura del Responsabile di piano può essere ricoperta da personale esterno all’impresa, perché incaricato a partita IVA o personale dell’ente partner? Il suo lavoro ricadrebbe nel coordinamento?
Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
Il responsabile del piano può essere anche un esterno rispetto al soggetto proponente e/o all’impresa beneficiaria (es. libero professionista). La voce del preventivo in cui inserire il costo è la A3. Coordinamento. Si ricorda che come previsto nei capitoli 3.4 e 3.5 dell’Avviso la voce coordinamento non può essere assegnata a soggetto terzo delegato o partner.
Inoltra si specifica come sia particolarmente rilevante il ruolo e la figura del responsabile di piano in questo specifico avviso come indicato nel capitolo 2:
All’interno di ciascun piano dovrà essere individuato un referente definito “Responsabile di piano” che sia coinvolto nell’intero ciclo di vita del piano, dalla progettazione (definizione di obiettivi ed esiti attesi nonché azioni e attività previste) alla gestione e rendicontazione, e ne assuma la responsabilità operativo-gestionale; il Responsabile di piano controfirma la documentazione comprovante le attività formative svolte (i registri) e sarà l’interlocutore principale nei confronti del Fondo in caso di comunicazioni nel corso della realizzazione del piano e/o per successive attività di valutazione dei risultati. -
Quesito del 19/10/2021 - Oggetto: parametri – premialità contributo/n. destinatari
1. Rispetto ai parametri economici: E’ corretto ipotizzare che un 30% del contributo sia costituito da attività propedeutiche (A1 + A5) e quindi sulla restante parte si deve calcolare il costo ora formazione? E se nel piano fossero previsti solo voucher?
2. In una cooperativa di 10 persone (tutte in organico e tutte destinatarie del piano) per avere un punteggio su adeguatezza/ economicità del contributo previsto dalla griglia di valutazione il valore del piano non deve superare i 19.999€?Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
1. E’ corretto prevedere che un 30% del contributo sia costituito da attività propedeutiche (A1 + A5) ma potrebbero essere fino al 50% come previsto al capitolo 10 dell’Avviso; il costo ora formazione deve essere calcolato come indicato al capitolo 10 dell’Avviso escludendo le voci: A1, A5 A2.8 e C1 (quindi oltre alle propedeutiche l’eventuale costo di voucher e costo dei lavoratori in formazione); Se il piano prevede solo attività formative in modalità voucher non è richiesto il rispetto di un parametro di costo ora formazione.
2. Si è corretto in quanto il rapporto deve essere inferiore a € 2.000 per ottenere il punteggio indicato nella griglia di valutazione. -
Quesito del 20/10/2021 - Oggetto: imprese beneficiarie soprasoglia
Un’impresa soprasoglia può partecipare all’Avviso 48 se non ha scelto il Fondo di Rotazione;
In caso di approvazione perderebbe 3 annualità di CF, ma in caso di non approvazione quando potrebbero tornare sul canale CF, il prossimo anno? E le risorse accumulate fino ad ora che fine farebbero?Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
Le imprese sopra soglia non debbono effettuare la scelta del canale di finanziamento; quindi per partecipare all’Avviso 48 non devono fare nessuna operazione sulla scelta del canale; se dovessero partecipare e ottenere il contributo sull’Avviso 48 perderanno 3 annualità di risorse; se il piano in cui sono beneficiarie non dovesse essere approvato il loro Conto Formativo non verrà intaccato e potranno successivamente presentare piani per la loro disponibilità sul canale del Conto formativo.
Si ricorda che possono partecipare all’Avviso 48 le imprese che non abbiano già presentato un piano sul Conto Formativo con codice C21A19 relativo alle risorse saldo 2019. -
Quesito del 20/10/2021 - Oggetto: accordo sindacale
In caso di costituenda ATI tra due imprese cooperative beneficiarie appartenenti a due regioni diverse, in assenza di rappresentanze sindacali interne, chi deve sottoscrivere l’accordo sindacale ?
I rappresentanti legali delle due imprese e le rappresentanze regionali dei tre sindacati della regione della cooperativa capofila?Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
L’accordo sindacale deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali o delegati delle imprese beneficiarie e dalle rappresentanze sindacali settoriali/ territoriali competenti. Se le imprese sono dislocate in due regioni diverse dovranno essere coinvolte entrambe le regioni (o le provincie) ove operano le due imprese.
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Quesito del 21/10/2021 - Oggetto: accordo sindacale
Con riferimento all’Avviso 48 Innovazione e Sostenibilità – cap. 7 “Accordo di condivisione sindacale” ed in particolare al fatto che “i lavoratori della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni e/o appartengano a settori diversi” si chiede se:
1. Per piani di livello regionale con imprese su più province si può presentare, in alternativa a quanto previsto dall’Avviso, unico accordo di livello regionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL;
2. Per piani di livello pluriregionale con imprese su più regioni e province si può presentare, in alternativa a quanto previsto dall’Avviso, unico accordo di livello nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL .Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
Il principio generale degli Avvisi in relazione agli accordi sindacali è che siano coinvolte le oo.ss. che rappresentino i lavoratori dei settori/territori in cui insistono le imprese beneficiarie.
In caso di assenza di rappresentanze sindacali interne all’impresa che sono da ritenere i referenti principali ove presenti si procede coinvolgendo i rappresentanti di categoria e/o territoriali.
Come previsto espressamente al capitolo 7 a pagina 15 sono ritenuti validi anche gli accordi che:
siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali o settoriali afferenti a CGIL, CISL e UIL delle varie provincie e/o regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgano lavoratori di più regioni.
Pertanto si conferma che:
• nel caso di un piano con imprese dislocate su più provincie è ammissibile sia far sottoscrivere l’accordo dai rappresentanti delle oo.ss. di tutte le provincie interessate sia far sottoscrivere l’accordo dai rappresentanti delle oo.ss. della regione;
• nel caso di un piano con imprese dislocate su più provincie di regioni diverse è ammissibile sia far sottoscrivere l’accordo dai rappresentanti delle oo.ss. di tutte le provincie interessate sia far sottoscrivere l’accordo dai rappresentanti delle oo.ss. delle varie regioni coinvolte; in questo ultimo caso sarà altresì ammissibile un accordo sottoscritto con le oo.ss. a livello settoriale/nazionale. -
Quesito del 25/10/2021 - Oggetto: soggetto terzo e partner
Rispetto all’avviso 48 si chiede quanto segue:
1) Che differenza c’è tra soggetto terzo delegato e soggetto partner?
2) Nel caso si preveda il coinvolgimento di entrambi (soggetto delegato e partner) il massimale delegabile è comunque il 30% oppure il 30% per il soggetto terzo e il 30& per il partner?Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
1. la differenza sostanziale tra le due tipologie è che il soggetto terzo delegato avrà un incarico per alcune attività per le quali emette fattura mentre il partner dovrà rendicontare le attività con costi reali sostenuti e che addebita al piano. Si ricorda che in un piano un soggetto X indicato come soggetto terzo delegato non può essere anche partner e viceversa.
2. I soggetti terzi delegati e partner possono essere più di uno purché si rispetti la percentuale massima per ogni fattispecie del 30%. Se in un piano sono previsti sia soggetti terzi che partner la percentuale assegnata può arrivare al 60% complessivo (30% per ciascuna fattispecie). -
Quesito del 25/10/2021 - Oggetto: soggetto proponente
Rispetto all’avviso 48 sono a chiedere quanto segue:
1) Situazione A: se il piano viene presentato da un Consorzio di cooperative chi può partecipare alla formazione? A) i lavoratori dipendenti del consorzio in quanto il consorzio è aderente a Foncoop e ha scelto il fondo di rotazione. Ok? B) i dipendenti delle cooperative socie del consorzio solo se esse aderiscono a Foncoop, sul fondo di rotazione? E’ corretto? In questo secondo caso però i dipendenti delle cooperative associate non risultano nell’anagrafica del consorzio in quanto hanno un loro profilo autonomo di adesione a Foncoop. Come dobbiamo muoverci in questo caso?
2) Situazione B: il piano viene presentato da un Consorzio e lo sviluppo progettuale prevede la creazione di reti e partenariati per lo sviluppo di nuovi servizi. In questo caso il partenariato come deve essere formalizzato con un qualche documento? I dipendenti delle cooperative che aderiscano a questo partenariato possono essere destinatari della formazione? Solo se aderenti a Foncoop al fondo di rotazione?
Chiarimenti al quesito del 29/10/2021
1) Si, se il consorzio presenta un piano in cui è l’unico beneficiario nel formulario di presentazione del piano deve selezionare come tipologia di proponente “impresa beneficiaria”; Se invece il piano deve coinvolgere le imprese associate al consorzio, devono essere tutte aderenti e se sottosoglia devono indicare come scelta il canale “Fondo di Rotazione”; in questo caso il consorzio deve creare un “gruppo consorzio” sulla piattaforma di Fon.Coop GIFCOOP e alla creazione del piano indicare come soggetto proponente “consorzio”; nel piano vanno poi inserite come beneficiarie le imprese associate al consorzio (e inserite nel gruppo in anagrafica) ; si gestisce come un piano pluriaziendale nel quale ogni impresa beneficiaria ha dei propri lavoratori in formazione presenti nella propria anagrafica.
2) Non è richiesto espressamente ma potrebbe essere opportuno redigere e far sottoscrivere un documento che riporta i soggetti coinvolti, i ruoli e le finalità della rete/partenariato. L’accordo di rete/partenariato può includere sia le imprese beneficiarie sia altri soggetti a vario titolo interessati (stakeholders tra i quali ad esempio enti pubblici, fornitori, clienti, istituti di ricerca,…); i destinatari delle azioni non formative e formative previste e valorizzate ne piano (anche economicamente) possono essere solo i lavoratori (tra quelli ammessi dall’Avviso) delle imprese inserite come beneficiarie nel formulario di presentazione del piano.
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Quesito del 28/10/2021 - Oggetto: soggetto beneficiario e proponente
1. Una cooperativa che ha ancora in essere un piano a valere su Avviso 42 Terzo settore, può beneficiare di un piano su Avviso 48?
2. Un ente di formazione che ha presentato un piano a valere sull’Avviso 47 può presentare un piano a valere sull’Avviso 48?Chiarimenti al quesito del 08/11/2021
1. Le imprese beneficiarie dell’Avviso 42 possono essere beneficiarie dell’Avviso 48 anche nel caso in cui il piano a valere sull’Avviso 42 sia ancora in corso di realizzazione.
2. Il soggetto proponente di un piano se non beneficiario non ha alcuna limitazione nella presentazione di piani sui vari Avvisi pubblicati dal Fondo. -
Quesito del 28/10/2021 - Oggetto: cofinanziamento
Nel caso una impresa beneficiaria opti per applicare il Reg. 651/2014 il cofinanziamento può essere rappresentato dal costo dei lavoratori che fruiscono delle azioni non formative (es. bilancio di competenze)?
Chiarimenti al quesito del 08/11/2021
A tal proposito si ritiene, come confermato dall’ANPAL in occasione del precedente Avviso 40 del Fondo, che il cofinanziamento dei piani formativi può essere costituito dal costo dei lavoratori per le ore durante le quali fruiscono effettivamente della formazione (se svolta in orario di lavoro) come previsto al capitolo 3.2.f e 3.3 del Manuale di gestione mentre non possono essere conteggiate le ore nelle quali i lavoratori usufruiscono delle attività propedeutiche di cui al capitolo 8.1 dell’Avviso.
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Quesito del 28/10/2021 - Oggetto: accordo sindacale
1. Nel caso di imprese con sede in regioni diverse si deve sottoscrivere l’accordo con le rappresentanze sindacali di tutte le regioni?
2. Nel caso siano previste come beneficiarie delle associazioni, in quanto soggetti non imprenditoriali, sono tenute a sottoscrivere l’accordo?
3. Nell’avviso non è citata la possibilità di ricorrere alla raccomandata e quindi al silenzio assenso, non è previsto?
4. Il delegato alla sottoscrizione dell’accordo sindacale da parte datoriale, deve avere qualche legame con i soggetti che lo delegano?Chiarimenti al quesito del 08/11/2021
1. Si, nel caso di imprese presenti in regioni diverse si deve sottoscrivere l’accordo con le rappresentanze sindacali di tutte le regioni interessate o in alternativa con le rappresentanze sindacali a livello nazionale.
2. Si, tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla loro forma giuridica, devono sottoscrivere un accordo sindacale?
3. No, la procedura di silenzio assenso non è ammessa in questo Avviso ed un piano per essere ammissibile deve essere corredato da un accordo sindacale sottoscritto dal soggetto beneficiario e dai rappresentanti sindacali di tutte e tre le organizzazioni socie del Fondo.
4. Il delegato alla sottoscrizione dell’accordo sindacale da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario non deve avere un particolare rapporto o legame con il soggetto delegante. -
Quesito del 28/10/2021 - Oggetto: accordo sindacale
– Accordo sindacale: nella tabella di valutazione dei piani si specifica che può essere assegnato punteggio specifico in caso di coinvolgimento dei sindacati nell’attività di progettazione, non formative e di monitoraggio. La partecipazione dei sindacati alla progettazione deve risultare già effettuata prima della stipula dell’accordo oppure potremo effettuare la fase di progettazione in seguito all’approvazione del piano?
Chiarimenti al quesito del 08/11/2021
La griglia di valutazione premia la bilateralità dei piani prendendo in considerazione sostanzialmente due aspetti: il testo dell’accordo e la previsione della partecipazione dei rappresentanti sindacali nella fase di realizzazione del piano.
A loro volta i due asset presi in esame sono suddivisi in due item di valutazione distinti.
Per quanto riguarda il testo, il contenuto dell’Accordo stesso si valuta sia la chiarezza e completezza della sua articolazione sia quale sia stato l’apporto del sindacato alla progettazione del piano stesso (definizione di obiettivi, azioni e risultati attesi).
L’aspetto invece dalla partecipazione viene rilevata rispetto alle due importanti attività dei piani: da un lato le azioni propedeutiche di ricerca, analisi, studi, ricerche etc…e dall’altro il monitoraggio del piano stesso. -
Quesito del 15/11/2021 - Oggetto: Compilazione formulario on line
Di seguito due quesiti rispetto al caricamento dei dati nel formulario di presentazione del piano a valere sull’Avviso 48:
1. Le attività non formative quali ad esempio il coordinamento, monitoraggio e valutazione etc… devono essere inserite al momento della presentazione del piano, descritte e valorizzate o possono essere dettagliate in fase di gestione del piano al termine della fase propedeutica?
2. Nella sezione delle attività formative quali campi si devono compilare?
3. Si possono valorizzare oltre alla docenza altre voci di costo quali il tutoraggio e la certificazione delle competenze?Chiarimenti al quesito del 17/11/2021
1. Sì, le attività non formative quali il coordinamento, il monitoraggio in itinere e la valutazione in itinere e finale devono essere inserite nel formulario di presentazione con relativa descrizione e valore economico. Si specifica che il monitoraggio e la valutazione sono oggetto di valutazione di merito come riportato nello specifico item della griglia di valutazione prevista dall’Avviso.
2. Per quanto riguarda la compilazione della sezione delle attività formative bisogna seguire quanto previsto dall’Avviso e dal fac simile di stampa del formulario: Il dettaglio delle attività formative è richiesto solo dopo la realizzazione delle attività propedeutiche (non formative) presentate. Inserire delle macro attività suddivise per aree formative di intervento e tipologia di competenze (manageriale, tecnico professionale, digitale, etc…) indicando il numero di ore di formazione complessiva e il numero di destinatari complessivi. A livello di modulo (uno per macro area tematica) è necessario, per valorizzare un importo nella voce docenza indicare un costo orario medio (presunto) del docente (senza specificare la tipologia contrattuale indicare quindi “da individuare”).
3. È possibile specificare degli importi orientativi di spesa per altre voci di costo attinenti la formazione quali ad esempio il tutoraggio e/o la certificazione di competenze. Altrimenti è possibile inserire questi costi a corpo nella voce A2.11 Altro del preventivo.