Le Faq sull’adesione

  • 1 Chi può aderire a Fon.Coop?

     

    Possono aderire:

    • tutte le cooperative italiane
    • le spa
    • le srl
    • le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus
    • tutte le organizzazioni dell’economia sociale
    • tutti i datori di lavoro

     

  • 2 Quali sono le condizioni per aderire a Fon.Coop?

     

    Possono aderire le imprese che versano all’Inps lo 0,30% per i propri:

    • soci lavoratori – inquadrati come dipendenti;
    • dipendenti
    • dirigenti

     

  • 3 C’è un numero minimo di lavoratori dipendenti necessari per l’adesione?

     

    L’importante è avere almeno un lavoratore inquadrato come dipendente per poter effettuare l’adesione ed avere il diritto di presentare un piano formativo.

     

  • 4 L'impresa può aderire anche per i propri dirigenti?

     

    Sì, in quanto Fon.Coop, con l’articolo 3 dello Statuto, ha istituito la sezione dedicata ai versamenti dei dirigenti, inquadrati come dipendenti, delle imprese aderenti.

    La modalità di adesione è identica a quella degli altri lavoratori dipendenti: selezionare la matricola dirigenti dell’impresa ed inserire il codice FCOP con il numero dei dirigenti dipendenti.

    La sezione dirigenti ha una evidenza contabile separata, sia per le risorse provenienti dai contributi (0,30%) versati dall’Inps al Fondo, che per il loro utilizzo.

    Il modello di offerta di Fon.Coop consente di organizzare attività formative:
    1. esclusivamente per i dirigenti;
    2. che includono dirigenti e quadri, quando ciò è giudicato più funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

     

  • 5 Se la mia impresa ha solo lavoratori a progetto, posso aderire al Fondo?

     

    No, in quanto questi lavoratori non versano lo 0,30%.

     

  • 6 Se sono una cooperativa agricola, posso aderire a Fon.Coop?

     

    Si. In base alle circolari dell’Inps n° 34/2008 e 130/2009 le cooperative agricole, possono aderire a Fon.Coop utilizzando:

    • il modello Inps DMAG trimestrale esclusivamente per i propri operai agricoli;
    • il flusso Uniemens per le altre tipologie di lavoratori, dipendenti e dirigenti eventualmente presenti nell’impresa.

     

  • 7 Quanto costa aderire a Fon.Coop?

     

    L’adesione non comporta alcun costo né per l’impresa, né per i lavoratori, per i soci lavoratori e per i dirigenti.
    Aderendo a Fon.Coop l’impresa destina a finalità formative il contributo obbligatorio dello 0,30% che già versa all’Inps.

     

  • 8 Per aderire a Fon.Coop l'impresa deve essere associata a Agci, Confcooperative o Legacoop?

     

    No, possono aderire a Fon.Coop anche le imprese non associate.

     

  • 9 L'adesione a Fon.Coop è obbligatoria?

     

    No, la scelta di aderire a Fon.Coop è facoltativa, ma non aderendo non si possono richiedere contributi a fondo perduto per la formazione.

     

  • 10 Tutti i lavoratori versano lo 0,30%?

     

    Se inquadrati come dipendenti sì.

    Lo 0,30% non viene versato per i lavoratori non dipendenti, e cioè inquadrati in impresa con:

    • contratto a progetto;
    • partita iva;
    • contratto interinale.

    Gli operai agricoli versano lo 0,30% in base alla circolare Inps n° 34/2008, e possono quindi aderire utilizzando il DMAG UNICO trimestrale.

    In seguito all’entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, che ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, l’AspI (che, si precisa, con il Decreto Legislativo 04/03/2015 n.22, è stata sostituita dalla NASpI, senza tuttavia introdurre modifiche al contributo dello 0,30%), a partire dal 1 gennaio 2013 sono state ampliate le categorie di lavoratori per i quali, per intero o parzialmente, dovrà essere versato lo 0,30%.

    In particolare la circolare Insp n. 140 del 14 dicembre 2012 specifica le norme relative al versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi obbligatori per l’Aspi, compreso lo 0,30%.
    A partire dal 1 gennaio 2013 verseranno, per intero o parzialmente entro il 2017, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

    • dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
      apprendisti
    • soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 ovvero: soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.)
    • soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci
    • le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art.40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria
    • dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001.

     

  • 11 Se non aderisco, risparmio lo 0,30%?

     

    No, lo 0,30% si versa comunque all’INPS in quanto obbligo contributivo previsto dalla legge.

     

     

  • 12 Quando aderire?

     

    Si può aderire in ogni mese dell’anno e gli effetti dell’adesione sono immediati.
    L’Inps infatti destina a Fon.Coop l’ammontare dello 0,30% dell’impresa neoaderente a partire dal mese successivo alla compilazione dell’Uniemens o del DMAG trimestrale.

     

  • 13 È necessario ripetere la procedura di adesione ogni mese?

     

    No, una volta effettuata, l’adesione a Fon.Coop rimane valida fino a revoca.

     

  • 14 Qual’è la procedura per aderire a Fon.Coop?

     

    La procedura da seguire per le imprese non agricole è la seguente:

    • accedere all’Uniemens individuale, nella sezione Gestione Denuncia aziendale (ex DM10) del flusso Uniemens, selezionare l’anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell’azienda.
    • indicare, nella sezione Fondi interprofessionali, il codice di Fon.Coop FCOP ed il numero dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti) interessati dall’obbligo contributivo.

    Se l’impresa ha più matricole, la procedura va eseguita per ciascuna delle matricole in essere.

     

    Per le imprese agricole l’adesione va effettuata attraverso il modello trimestrale DMAG secondo la seguente procedura:

    • Entrare nella pagina internet dell’Inps predisposta per le imprese agricole.
    • Nel menu di sinistra “gestioni speciali” selezionare “Fondi interprofessionali”.
    • Nella pagina che appare, cliccare sul tasto “nuova adesione”.
    • Nella sezione “inserimento adesione”, alla voce “selezionare il fondo interprofessionale” scegliere nella lista “foncoop”. Non è necessario inserire il numero dei dipendenti.

     

     

  • 15 Si utilizza ancora il DM/10 per l’adesione al Fondo?

     

    No. L’adesione avviene accedendo alla sezione Gestione denuncia aziendale del flusso Uniemens.

     

  • 16 Se la mia impresa è aderente ad un altro Fondo, posso cambiare e aderire a Fon.Coop?

     

    Si, è possibile, in base alla circolare Inps 107 del 2009.
    L’impresa deve prima revocare l’adesione dal Fondo al quale si è iscritti e contestualmente aderire a Fon.Coop.

     

  • 17 Se la mia impresa ha accantonato delle risorse nel Fondo di provenienza, posso recuperarle (portabilità delle risorse)?

    circolare_inps_107_2009

    Sì, è possibile il recupero delle risorse eventualmente accantonate in base alla circolare Inps_107 del 2009.

    L’impresa può chiedere al Fondo di provenienza che il 70% delle risorse precedentemente accantonate – al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi – siano trasferite a Fon.Coop se sussistono tutte le seguenti condizioni:

    1. L’adesione a Fon.Coop deve avvenire contestualmente alla revoca dal Fondo di provenienza;
    2. L’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
    3. L’impresa abbia più di 50 dipendenti;
    4. Le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

     

  • 18 Con l’adesione quali vantaggi ottengo?

     

    L’adesione dà la possibilità all’impresa di richiedere immediatamente al Fondo un contributo per finanziare la formazione attraverso gli Avvisi attualmente aperti.

     

     

  • 19 Quali sono le modalità attraverso le quali l'impresa può disporre dei contributi per la formazione?

     
    Fon.Coop finanzia piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali concordati fra le imprese e le organizzazioni sindacali.
    Visita le sezioni Avvisi Fondo di Rotazione e Avvisi tematici per conoscere le modalità di partecipazione.

     

     

     

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