Lo 0,30%

Lo 0,30% è un contributo Inps per formazione che ogni impresa versa obbligatoriamente all’Inps per tutti i lavoratori e soci lavoratori inquadrati come dipendenti. Anche i dirigenti inquadrati come dipendenti versano questo contributo.

Contributo Inps per formazione

Lo 0,30% per la formazione è stato istituito dalla Legge 845/78, articolo 25, e denominato contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Dal 2015 è ricompreso all’interno della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

In seguito all’entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, che ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), a partire dal 1 gennaio 2013 sono state ampliate le categorie di lavoratori per i quali, per intero o parzialmente, dovrà essere versato lo 0,30%.

Nel 2015, con il Decreto Legislativo 04/03/2015 n.22, l’Aspi è stata sostituita dalla NASpI, la nuova forma di sostegno al reddito destinata ai lavoratori subordinati che avranno perduto involontariamente l’occupazione a partire dal 1° maggio 2015.

Nel decreto non è introdotta alcuna modifica inerente il contributo dello 0,30%.

Aderendo a Fon.Coop, le imprese autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per il finanziamento piani formativi e la loro formazione continua.

Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.

Chi versa 0,30%

La Circolare Insp n. 140 del 14 dicembre 2012 specifica le norme relative al versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi obbligatori per l’ASPI, compreso lo 0,30%.

I lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, e i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001, versano già lo 0,30%.

A partire dal 1 gennaio 2013 verseranno, per intero o parzialmente con allineamento graduale, i lavoratori dipendenti come indicato nella seguente tabella.

TIPOLOGIA DI ADERENTE 0,30% 
Apprendisti SI
Soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto
l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci
       SI
Soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla
legge n. 250/58
SI
Le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto
di lavoro subordinato
SI

I titolari di contratto a progetto ed i professionisti con partita iva non versano lo 0,30%.

I lavoratori con contratto di lavoro interinale (o in affitto) non versano lo 0,30% in quanto, come stabilito dalla legge n. 196/1997 (c.d. “Legge Treu”) e successivamente dalla legge n. 30/2003 (c.d. “Legge Biagi”), l’impresa è obbligata a versare un contributo pari al 4% della retribuzione lorda per finanziare percorsi di qualificazione e riqualificazione attraverso un Fondo bilaterale dedicato (Formatemp).

 

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