La normativa

La normativa che regolamenta l’attività dei Fondi Interprofessionali

Il principale riferimento legislativo per i Fondi Paritetici Interprofessionali è l’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

L’articolo è stato significativamente modificato da due interventi legislativi, l’ultimo del quale è stato introdotto nel 2019, l’altro risale al 2015.

Modifiche del 2019
L’articolo 118 è stato modificato dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.» (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019).
L’art. 11bis “Modifiche all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388” indica:

1. Al comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati»; b) il quinto periodo e’ sostituito dal seguente: «I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

Il testo coordinato inoltre introduce norme inerenti all’attività del Fondi Interprofessionali.

L’art. 8 comma 2

… Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281…

L’art. 22 Fondi di solidarietà bilaterali

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarieta’ bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali …

Modifiche del 2015

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53),  all’articolo 9 comma 1 del Decreto Legislativo 150 attribuisce all’Anpal, l’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, i compiti di vigilanza e monitoraggio dei Fondi Interprofessionali.

In data 10 aprile 2018 l’Anpal ha pubblicato la circolare 1/2018 contenente le Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Interprofessionali.


Altre norme che disciplinano l’attività dei Fondi Interprofessionali

La Circolare  n° 10 del Ministero del Lavoro, pubblicata il 18 febbraio 2016, attribuisce natura pubblica ai Fondi Interprofessionali e da indicazioni per l’acquisizione di beni e servizi e come gestire i contributi derivanti dallo 0,30% per il finanziamento delle attività formative.

Il Decreto legislativo n. 14 settembre 2015 n. 150, oltre a modificare l’articolo 118, istituisce l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) che, in base all’articolo 9, ha competenze di vigilanza sui Fondi Interprfoessionali; il decreto inoltre,  all’articolo 1, istituisce la Rete nazionale per i servizi del lavoro, cui fanno parte i Fondi Interprofessionali.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012 sulla riforma del mercato del lavoro (detta anche Legge Fornero)  ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) divenuta, con il Decreto Legislativo 04/03/2015 n.22 , Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), all’interno della quale è ricompreso il contributo dello 0,30%; a partire dal 1 gennaio 2013 la legge Fornero ha ampliato le categorie di lavoratori per i quali, per intero o parzialmente entro il 2017, è versato il contributo.

Con l’articolo 19, comma 7 bis della legge 2/2009 sono stabilite le norme sulla mobilità tra Fondi, specificate nella circolare attuativa dell’Inps n° 107 del 10 ottobre 2009.

Fondi interprofessionali

Il Decreto Ministeriale 17/11/2009 indica le percentuali di attribuzione delle spese gestionali dei Fondi Interprofessionali.

Con la Normativa 845/78, articolo 25 l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, è fissato nella misura dello 0,30%. L’articolo è richiamato esplicitamente nella legge 388 istitutiva del Fondi Interprofessionali.

 

  • Icona invia
  • Icona stampa
  • Icona allegati